RISARCIMENTO DEL DANNO E CONDOTTA IMPRUDENTE

La Corte di Cassazione Civile, sezione III, con la sentenza dell’8 marzo 2017 n. 5787 ha previsto che nel caso in cui un minore venga investito, il risarcimento del danno è ridotto se vi è stata condotta imprudente

Risarcimento del danno e condotta imprudente

La Corte di Cassazione Civile, sezione III, con la sentenza dell’8 marzo 2017 n. 5787 ha previsto che nel caso in cui un minore venga investito, il risarcimento del danno è ridotto se vi è stata condotta imprudente

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento è tornata ad analizzare i presupposto applicativi dell’articolo 1227, primo comma del codice civile.

L’articolo 1227 c.c., dispone che:

“Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.

La vicenda trae origine da un sinistro stradale nel quale l’odierno attore, all’epoca minorenne, aveva attraversato improvvisamente la strada sfuggendo dal controllo dei genitori, ed era stato investito da un’automobile.

Il Tribunale di primo grado aveva ritenuto sussistente una responsabilità concorrente dell’attore pari al 2% nella causazione del sinistro. La Corte d’Appello aveva rigettato l’appello proposto dall’originario attore, confermando quanto statuito in primo grado.

La Corte di Cassazione intervenuta sulla questione ha ritenuto che la Corte di merito avesse ravvisato un fatto munito di efficienza causale sulla produzione del sinistro nel contegno imprudente del minore, del quale era stato accertato un attraversamento improvviso della strada, compiuto sfuggendo dalle mani dei genitori che lo accompagnavano, spostandosi verso il centro della carreggiata nel momento in cui transitava una macchia.

Pertanto si deve nuovamente affermare che in tema di risarcimento del danno:

“il fatto colposo del creditore che abbia contribuito al verificarsi dell’evento dannoso è, ai sensi dell’art. 1227 c.c., primo comma, rilevabile d’ufficio dal giudice, per cui la sua prospettazione non richiede la proposizione di un’eccezione in senso proprio, avente natura di mera difesa”.

La riduzione percentuale del danno in ragione dell’entità percentuale dell’efficacia causale del soggetto danneggiato trova applicazione anche nel caso in cui la vittima sia minorenne o incapace di intendere e volere.

Gli Ermellini hanno più volte chiarito con numerose sentenze che:

“quando la vittima di un fatto illecito abbia concorso, con la propria condotta, alla produzione del danno, l’obbligo del responsabile di risarcire quest’ultimo si riduce proporzionalmente, ai sensi dell’art. 1227 c.c., primo comma, anche nel caso in cui la vittima fosse incapace di intendere e di volere, in quanto la locuzione fatto colposo contenuta nel citato art. 1227 deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, e non quale sinonimo di comportamento colposo, per cui l’indagine deve essere limitata all’accertamento dell’esistenza della causa concorrente nella produzione dell’evento dannoso, prescindendo dalla imputabilità del fatto all’incapace e dalla responsabilità di chi era tenuto a sorvegliarlo”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER