RC PROFESSIONALE

La Corte di Cassazione Civile, sez. III, con l’ordinanza n. 22339 del 16 settembre 2017 ha disposto che l’RC professionale risponde anche per il collaboratore non indicato nominativamente

Ai fini della validità della polizza, il professionista non è tenuto ad indicare all’assicuratore l’effettivo responsabile dell’attività dannosa, sia essa attiva o omissiva, dato che potrebbe non essere in grado di individuarlo con esattezza.

Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Civile, sez. III, con l’ordinanza n. 22339 del 16/09/2017.

La vicenda:

Una società aveva agito in giudizio contro il proprio commercialista al fine di ottenere il risarcimento dei danni da responsabilità professionale. Il commercialista aveva perso delle raccomandate dirette alla cliente, contenenti una cessione di credito.

L’attrice ignara dell’intervenuta cessione, aveva corrisposto il dovuto al creditore cedente e, in seguito, si era vista costretta ad effettuare il pagamento anche alla banca cessionaria.

A sua volta, il professionista aveva convenuto in giudizio la propria compagnia assicurativa. In secondo grado, il commercialista era stato condannato alla refusione di 26 mila euro a favore della società e veniva rigettata la domanda di manleva proposta contro l’assicurazione.

Secondo il giudice, il professionista non aveva indicato chi fosse il responsabile della mancata presa in consegna delle raccomandate dirette alla sua cliente, impedendo in tal modo alla compagnia di assicurazione di potersi rivalere contro il responsabile ed impedendo l’operatività della polizza.

Così si arriva in Cassazione.

Il ricorrente deduce un errore da parte della Corte d’appello dove era stata ritenuta inoperante la copertura assicurativa. La Corte ritiene fondato ed accoglie il mentovato motivo di ricorso adottando il seguente percorso.

La polizza stipulata dal commercialista lo garantiva contro i propri errori, oltre che contro gli atti commessi con dolo dai suoi dipendenti; inoltre lo tutelava anche con riguardo agli atti compiuti dai suoi collaboratori, purché indicati nominativamente nel contratto.

Il giudicante aveva ritenuto che la mancata menzione da parte del commercialista, del soggetto responsabile della negligenza non avrebbe consentito di verificare che il difetto di diligenza fosse imputabile a soggetti coperti dalla garanzia assicurativa.

Il ricorrente sottolinea di non essere in grado di indicare chi fosse il responsabile dello smarrimento delle raccomandate, dato che, al momento dei fatti, egli non aveva dei collaboratori fissi.

La Cassazione precisa che:

“L’assicurazione per la responsabilità professionale è una forma di assicurazione per la responsabilità civile volta a tutelare il professionista-assicurato dal rischio connesso ai danni provocati a terzi nell’esercizio della sua attività professionale, trasferendo sull’assicuratore, previo il pagamento del premio assicurato, il rischio connesso e l’obbligo di indennizzare i terzi danneggiati”.

Secondo i giudici:

“Il professionista non è di per sé tenuto, ai fini dell’operatività della polizza, ad indicare all’assicuratore l’effettivo, materiale responsabile dell’attività dannosa, sia essa attiva o omissiva, che potrebbe non essere neppure in grado di individuare con certezza”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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