QUANDO LA SIEPE OSTRUISCE LA VISUALE DEI VEICOLI

Potatura della siepe adiacente alla strada pubblica

Il Tar Lombardia dispone che deve essere potata se fonte di pericolo

I ricorrenti sostengono di accedere ai loro box auto tramite un vialetto, che dà su una strada pubblica, e che per immettersi su tale strada pubblica devono fare retromarcia non essendo possibile invertire il senso di marcia nel vialetto in quanto troppo stretto.

Il controricorrente, un vicino di casa, aveva installato una siepe sulla banchina stradale, restringendo la carreggiata.

La siepe deve essere rimossa o basta che sia regolarmente potata?

Il TAR, intervenuto sulla questione ha chiarito che:

“Un’area di sedime posta ai lati di una strada comunale, pur risultando privata in base alle cartografie catastali, può essere qualificata come soggetta a uso pubblico qualora sussistano gli indici di demanialità indicati nell’art. 22 commi 2 e 3 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F”.

La siepe del controricorrente è sicuramente parte della situazione consolidata dei luoghi, tuttavia è divenuta nel corso del tempo una fonte di pericoli, dato che ostruisce la visuali dei soggetti che con le proprie automobili intendano immettersi sulla pubblica via.

Detti pericoli vengono ad incrementarsi nel caso in cui il traffico aumenti o le foglie crescano; pertanto vi è un pubblico interesse alla rimozione della siepe in questione, al fine di garantire la sicurezza degli utenti.

Per tali motivi il TAR, con la sentenza n. 313 del 2018 ha imposto al controricorrente di potare la siepe e di rimuoverne un suo segmento in quanto vi è un interesse pubblico alla sua rimozione, al fine di aumentare il cono visivo dei condomini che per uscire con i propri mezzi dal vialetto sono costretti ad andare in retromarcia per immettersi nella via principale.

Inoltre il TaR ha imposto al Comune di verificare l’adempimento posto a carico del controricorrente.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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