QUALI SONO I RUMORI VIETATI IN CONDOMINIO?

In condominio bisogna fare attenzione a quali rumori si producono

Spesso i rapporti con i condomini sono caratterizzati da tensioni e litigi aventi le più disparate ragioni.

In condominio esiste tutta una serie di divieti che devono essere rispettati, pena la condanna al risarcimento del danno o, nella peggiore delle ipotesi il rischio di subire una condanna penale.

Tra questi i principali riguardano i rumori, che si collocano al vertice tra i motivi di contrasto intercorrenti tra i vicini di casa.

L’articolo 844 del codice civile dispone che:

“Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con l ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.

Sostanzialmente, per capire se un determinato rumore sia lecito o vietato bisogna riferirsi alla sua intensità, tenendo conto sia delle condizioni concrete in cui lo stesso viene prodotto, che delle eventuali esigenze della produzione.

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Pertanto, la conclusione varia a seconda sia della fonte di rumore che del contesto spazio temporale in cui la stessa di esplica.

Il criterio della normale tollerabilità non è ancorato a parametri oggettivi ma dipende in tutto dalle caratteristiche del caso concreto.

Molte volte, i regolamenti condominiali cercano di fissare dei limiti, ad esempio indicando delle fasce orarie in cui è vietato compiere determinate attività.

La mancanza di parametri oggettivi per determinare la tollerabilità di un’immissione sonora si riflette anche sui mezzi di prova che possono essere utilizzati per verificare la violazione dell’art. 844 c.c.

Alcune volte la produzione di rumori molesti in condominio può sfociare anche nell’area del penalmente rilevante e avviene quando l’entità lesiva del disturbo è tale da colpire una moltitudine di soggetti.

La norma di riferimento è l’articolo 659 c.p. che dispone quanto segue:

“Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a 309 euro.

Si applica l’ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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