IN QUALI CASI IL SANITARIO RISCHIA DI PAGARE I DANNI ANCHE SE NON HA COMMESSO ALCUN ERRORE?

Non sempre la diligenza del sanitario mette al riparo dal rischio di un’azione legale. Anche in seguito ad un intervento corretto possono insorgere complicanze

L’obbligazione del medico verso il paziente ha natura contrattuale atipica e, si fonda sul contatto sociale, che si realizza dal semplice incontro medico/paziente. Nell’ambito di tale rapporto il medico tutela un bene costituzionalmente garantito, come quello alla salute ex art. 32 Cost.

La responsabilità medica per l’inesatto adempimento della prestazione è quella del professionista, per cui, la ripartizione dell’onere della prova, la diligenza, il grado della colpa e la prescrizione sono quelli del contratto d’opera intellettuale.

È un’obbligazione di mezzi; l’inadempimento del medico non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato, ma dal corretto svolgimento dell’attività professionale.

V. anche

In tal caso trova applicazione il principio della diligenza professionale, che in base al secondo comma dell’art. 1176 del codice civile, deve essere individuata con riguardo alla natura dell’attività svolta.

Pertanto, nel valutare la diligenza medica è necessario considerare, la conoscenza e la capacità di mettere in atto le regole tecniche della professione medica, e le circostanze in cui il medico esegue la prestazione.

Ai medici si applica anche l’art. 2236 c.c. in quanto la professione richiede la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. In tali casi il medico, per quanto concerne la perizia, risponde dei danni solamente in caso di dolo o colpa grave. Ciò in quanto non si può pretendere che il medico risolva casi eccessivamente complessi.

Il medico quindi non può sempre essere ritenuto responsabile. Ci sono delle situazioni in cui nonostante il rispetto delle regole mediche, l’esito del trattamento medico o chirurgico può rivelarsi negativo. In tali casi il medico deve ottenere il consenso informato per non incorrere in un risarcimento del danno.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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