PREVALE LA RESIDENZA ANAGRAFICA O LA RESIDENZA EFFETTIVA?

La residenza effettiva prevale sulla residenza anagrafica

Corte di Cassazione con la sentenza n. 11550/2013

La nozione di residenza è disposta dall’articolo 43 , secondo comma del codice civile, che la definisce come

“luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.

Cosa si intende per dimora?

Il concetto di dimora è costituito dal luogo nel quale il soggetto si trova occasionalmente, normalmente ha scarso rilievo giuridico in quanto viene presa in considerazione solo quando non si conosca la residenza, per la notifica di alcuni atti giudiziali (art. 139 c.p.c)

In merito alla residenza

La residenza è una situazione di fatto che implica l’effettiva ed abituale presenza del soggetto in un dato luogo. Può essere scelta e mutata liberamente in base all’articolo 44 c.c..

Ma se non vi sia coincidenza tra la residenza emergente dalle risultanze anagrafiche e la residenza effettiva, cosa accade?

Come bisogna comportarsi ai fini della validità di una notifica? 

Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11550/2013.

Gli Ermellini in tema di illegittimità della notifica eseguita ad un indirizzo diverso rispetto a quello di residenza, hanno precisato che

“La notifica avrebbe dovuto essere invece considerata corretta in quanto avvenuta presso l’effettiva dimora del […], appresa tramite un’agenzia investigativa”

 

 

V. anche

 

in particolare,

“secondo il consolidato orientamento di questa Corte, le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell’effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche (Cass. n.19132/04,n. 11562/03, 4829/79, 4705/89), assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori di fatto in via abituale (Cass. 12303/08).
Pertanto, le risultanze anagrafiche possono essere superate da qualsiasi fonte di convincimento, come ad es. la corrispondenza intercorsa tra le parti prima del giudizio (Cass. 24422/06) ovvero il comportamento della persona che accetta di ricevere l’atto per conto del destinatario (Cass. 5715/02, 3262/05, 11562/03, 17504/03).”

Dott.ssa Benedetta Cacace


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