E’ POSSIBILE CONFIGURARE UN RISARCIMENTO DEL DANNO PER LE CONTINUE MAIL DI SPAM?

L’insistente invio di messaggi di natura pubblicitaria può determinare fastidio ed irritazione, tuttavia non è previsto alcun risarcimento del danno

Tutti siamo più o meno consapevoli di essere esposti al pericolo di spam e di intrusioni nella nostra vita privata. L’espressione spam è utilizzata per indicare un fenomeno oggigiorno molto diffuso; ossia l’invio tramite posta elettronica, messaggi, telefax ecc, di grandi quantità di messaggi indesiderati.

La stragrande maggioranza di tali messaggi ha natura pubblicitaria e proviene da mittenti sconosciuti o con i quali non si ha un rapporto di corrispondenza abituale.

Il termine spam deriva dal nome di un noto prodotto alimentare di un’azienda statunitense, specializzata in carne in scatola, detta spiced ham. Il collegamento tra posta indesiderata e carne in scatola nasce negli anni settanta da un famoso sketch comico in cui la carne Spam è divenuta sinonimo di prodotto riproposto in maniera talmente insistente da diventare fonte di fastidio.

Alla tutela della vita privata da forme di intrusione ed aggressione telematica il legislatore europeo ha dato molta importanza, emanando diverse direttive fino a quella più conosciuta del 2002, Direttiva 2002/58/Ce, che in Italia ha determinato l’adozione del Codice della Privacy, D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Tale codice, in materia di comunicazioni commerciali indesiderate dispone espressamente la necessità del preventivo consenso del soggetto interessato. Pertanto l’invio della posta indesiderata è concesso nella misura in cui il destinatario abbia manifestato il proprio consenso a riceverla.

Il concetto di manifestazione del consenso di cui al Codice della privacy è una versione leggera e può essere integrata e desunta da alcuni atteggiamenti dell’utente. Quali sono le condotte che integrano una manifestazione del consenso?

  • La mancata iscrizione al registro delle opposizioni
  • Il rilascio del proprio indirizzo di posta elettronica in sede di vendita di un prodotto

La tutela dallo spam è garantita dal garante della privacy al quale ci si può rivolgere inviando una segnalazione o un reclamo. Resta in ogni caso la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria, l’unica competente a decidere in merito al risarcimento del danno.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3311/2017 ha ribadito che il danno da spam non è risarcibile. La Suprema Corte, non nega che lo spam leda inequivocabilmente il diritto alla protezione dei dati personali, previsto e tutelato dalla Costituzione, dalla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e dal Codice della Privacy, tuttavia affinché un danno possa essere risarcibile, occorre verificare la gravità e la serietà del danno.

La vittima dello spamming deve aver subito una perdita e non solo un fastidio.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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