SE IL PIGNORAMENTO E’ STATO TRASCRITTO PER ERRORE? IL FISCO DEVE PAGARE I DANNI

Secondo la Corte di Cassazione deve essere risarcito il danno alla reputazione e all’immagine causato dall’erronea trascrizione del pignoramento

L’Agenzia delle Entrate deve risarcire il contribuente per i danni causategli dall’erronea trascrizione di un pignoramento immobiliare a suo carico. Ciò è quanto si evince dall’ ordinanza della Corte di Cassazione, terza sezione civile, n. 3428/2018.

Il caso:

Nel caso di specie, l’attore aveva convenuto in giudizio il Conservatore dei Registri Immobiliari, l’Agenzia del Territorio ed il Ministero dell’economia e delle finanze, sostenendo che, nel chiedere all’istituto di credito, presso cui era correntista, la stipula di un contratto di apertura di credito, questo aveva verificato l’esistenza di una trascrizione di pignoramento immobiliare suo carico.

Dato che la Conservatoria aveva precisato che si trattava di trascrizione nulla, in quanto basata su decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo, l’attore aveva domandato la completa eliminazione e l’idonea annotazione e il risarcimento dei danni patrimoniali e non.

In primo grado le doglianze attoree non avevano trovato accoglimento, mentre la Corte d’Appello aveva riformato la decisione di primo grado, accogliendo la domanda risarcitoria inerente al danno all’immagine e alla reputazione.

Lo stato di incertezza e dubbio, derivante dall’erronea trascrizione non poteva che aver creato un pregiudizio all’immagine a carico di un soggetto apparso insolvente, con ovvi riflessi in ordine all’accesso al credito.

Gli Ermellini, intervenuti sul punto hanno rammentato che deve ribadirsi il principio secondo cui:

“Quando la prova addotta sia costituita da presunzioni, le quali anche da sole possono formare il convincimento del giudice del merito, rientra nei compiti di quest’ultimo il giudizio circa l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire inferenze che ne discendano secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici”.

Il danno all’immagine, anche se non in re ipsa, può essere provato allegando fatti da cui potersi evincere, anche mediante presunzioni semplici, la sua concreta sussistenza e non futilità.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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