OMESSI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE: DIETROFRONT SUL CUMULO GIURIDICO

Omessi versamenti di imposte: la Corte di Cassazione Civile, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 27068 del 15 novembre 2017 ha fatto dietrofront sul cumulo giuridico

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione è ritornata a pronunciarsi sulla possibilità di applicazione del cumulo giuridico nei casi di tardivo o omesso versamento, negando l’applicazione dell’art. 12 del D.lgs. n. 472/97 e ritenendo invece applicabile l’art. 13 del D.lgs. n. 471/97.

In materia di cumulo giuridico, l’articolo 12 del D.Lgs. n. 472/97 rubricato “Concorso di violazioni e continuazione” al primo comma dispone che:

“1.è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione”.

“2. Chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo”.

Invece, l’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/97 dispone che:

“Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casa l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato…”.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27068 ha rigettato il ricorso di una società che aveva impugnato una cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo di sanzioni ed interessi conseguenti a tardivi versamenti dell’IVA, non ritenendo applicabile nel caso in esame il cumulo giuridico di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 472/97.

V. anche

I giudici hanno rilevato che la violazione formale è quella che presenta i seguenti concorrenti requisiti:

  • Non deve arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo;
  • Non deve incidere sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo

Il ritardo nel versamento dell’IVA integra una violazione sostanziale e non formale ed è sanzionato dal D.Lgs. n. 471/97, art. 13, in quanto incide sul versamento del tributo ed arreca pregiudizio all’incasso erariale.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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