NO AL DANNO CATASTROFALE IN CASO DI MORTE ISTANTANEA

La morte istantanea esclude il danno catastrofale: Cassazione Civile, sez. VI-3, ordinanza n. 28478 del 29 novembre 2017

In merito al risarcimento del danno catastrofale ex art. 2059 del codice civile, è necessaria l’acquisita consapevolezza della propria morte imminente, che è da escludersi in caso di morte istantanea.

L’articolo 2059 del codice civile dispone che:

“Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.

Ciò è quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28478 del 12 ottobre-29 novembre 2017, in tema di danno tanatologico.

Nel caso in esame, gli eredi di un giovane ucciso da un commando di camorristi domandavano in giudizio, oltre al risarcimento dei danni subiti iure proprio, il risarcimento del danno iure hereditatis, per la sofferenza psichica patita dalla vittima nel tempo intercorso tra l’inizio dell’aggressione e la morte (danno catastrofale).

V. anche

I giudici di merito, tuttavia avevano escluso l’esistenza di tale voce di danno, non essendo in giudizio stata fornita la prova della sussistenza del presupposto fattuale richiesto per la sua insorgenza, ossia l’acquisizione della consapevolezza della propria morte imminente.

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha confermato questa impostazione, evidenziando che:

“In mancanza di ricostruzioni fattuali più precise…l’azione omicida è stata istantanea, essendo durata solo pochi secondi…peraltro, insistendo nell’affermazione di una maggiore durata dell’azione omicidiaria, i ricorrenti non individuano alcun error in iure in cui sarebbe incorsa la sentenza, ma finiscono con sollecitare un’inammissibile rivisitazione dei fatti. Facendo ciò, in totale difetto di autosufficienza, in quanto non trascrivono il contenuto delle sentenze di condanna penale da cui risulterebbe una differente modalità dell’aggressione”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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