QUANDO MOTRICE E RIMORCHIO DELL’AUTOTRENO APPARTENGONO A PROPRIETARI DIVERSI, CHI RISPONDE IN CASO DI SINISTRO?

E se il sinistro avviene con un autotreno?

Chi risponde dei danni se la motrice ed il rimorchio appartengono a due proprietari differenti?

Il proprietario del rimorchio è responsabile in solido con il proprietario della motrice? Vediamo ciò che ha disposto al Corte di Cassazione, sezione VI-3 Civile, con l’ordinanza n. 27371 del 17 novembre 2017.

Il Ministero dell’Interno aveva domandato il risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto un proprio dipendente per danni commisurati agli emolumenti ad esso versati durante il periodo di assenza dal servizio causato dai postumi riportati e conveniva in giudizio il conducente dell’autotreno che aveva tamponato la vettura a bordo della quale si trovava il dipendente, il proprietario della motrice e la proprietaria del semirimorchio agganciato alla motrice.

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La Corte di Cassazione esprime il principio secondo il quale il proprietario del rimorchio non è responsabile in solido con il proprietario della motrice. Per il danno derivante da sinistro risponde il proprietario della motrice.

Secondo i giudici, una vettura motrice, congiunta ad una vettura rimorchio allo scopo di formare un unico traino sotto una sola giuda effettiva, non assume rilievo quale entità a sé stante, ma solamente come parte di una entità circolante inscindibile.

Ne deriva che

“il proprietario della vettura trainata, consentendone la circolazione mediante il traino, si espone alla presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2054, terzo comma, c.c., ed è solidalmente responsabile con il proprietario conducente del veicolo propulsore, senza possibilità di distinguere tra i diversi elementi che compongono il mezzo circolante”.

Il proprietario del rimorchio è responsabile in solido con il proprietario della motrice.

“Tale principio è coerente con quello già emesso dalla Cassazione, con sent. n. 13200/2012, secondo il quale l’assicurazione obbligatoria stipulata per la motrice copre la responsabilità per i danni provocati dal rimorchio ad essa agganciato, che trova giustificazione proprio nella considerazione unitaria del complesso autoarticolato”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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