MINORI ED INTERNET: IL NUOVO GDPR DELINEA UNA DISCIPLINA APPOSITA

Protezione dei dati sensibili dei minori alla luce del GDPR

Cosa cambia con l’ingresso del GDPR in materia di consenso per i minori?

È sconvolgente pensare che al giorno si abbassa sempre di più la soglia d’età per accedere ai social network, infatti sempre più giovani sono iscritti alle più famose piattaforme online.

Prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, il nostro legislatore prevedeva all’art. 2 del c.c. che il soggetto solamente al compimento dei 18 anni d’età poteva esprimere validamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Il GDPR, entrato in vigore il 25 maggio 2018 si appresta a disciplinare tale delicata questione.

L’articolo 8 del GDPR dispone che:

“1. Qualora si applichi l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.

2. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili.

3. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l’efficacia di un contratto rispetto a un minore”.

Suo malgrado, allo Stato non è concesso un metodo univoco per controllare il consenso e, in ogni caso, dovrà tenersi contro del rischio di falsificazioni da parte dei minori e dell’esigenza di evitare inutili burocratizzazioni.

Per la primissima volta a livello europeo viene fissata l’età minima per la prestazione autonoma del proprio consenso all’età di 16 anni, riducibile a 13 dai singoli Paesi.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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