MEDIAZIONE OBBLIGATORIA ANCHE PER LA REVOCA DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO?

La revoca dell’amministratore di condominio può essere soggetta a mediazione obbligatoria?

Corte di Cassazione Civile, sez. VI-2, ordinanza n. 1237 del 18 gennaio 2018

Non è ammissibile in cassazione la censura diretta a sindacare la decisione sulla questione della soggezione del giudizio di revoca dell’amministratore di condominio alla mediazione obbligatoria. Ciò in quanto si tratta di provvedimenti di volontaria giurisdizione sprovvisto di definitività e decisorietà.

L’articolo 71 quater disp. att. c.c. evidenzia che per “controversie in materia di condominio”, ex art. 5, d.lgs. n. 28/2010, si intendono quelle degli artt. Da 61 a 72 disp. att. c.c.

Invece l’art. 5, comma quattro, lett. f, d.lgs. 28/2010 è inequivoco nel disporre che il meccanismo della condizione di procedibilità non si applica nei procedimenti in camera di consiglio; e il giudizio di revoca dell’amministratore di condominio è un procedimento camerale plurilaterale tipico.

Alla fine del procedimento di revoca giudiziale dell’incarico di amministratore condominiale ex art. 64 disp. att. c.c., il tribunale adito, con proprio decreto, dichiarava improcedibile la domanda del condomino ricorrente in quanto questi non aveva partecipato all’incontro davanti al mediatore.

Il ricorrente aveva impugnato il decreto, ma la Corte d’Appello competente aveva rigettato il reclamo affermando che:

  • Doveva essere confermata l’interpretazione del Tribunale, in base alla quale il procedimento di mediazione obbligatoria è applicabile anche al giudizio di revoca dell’amministratore di condominio, nonostante si tratti di procedimento in camera di consiglio;
  • La mancata comparizione di parte ricorrente all’incontro davanti al mediatore equivale a mancato avveramento della condizione di procedibilità.

V. anche

Il condomino ricorreva in cassazione, sostenendo che:

  1. a) il decreto impugnato aveva natura di sentenza;
  2. b) il procedimento di revoca dell’amministratore di condominio non soggiace all’istituto della mediazione obbligatoria.

I giudici di Cassazione dichiarano il ricorso inammissibile.

È bene precisare che i giudici di legittimità, con la pronuncia in oggetto, non approfondiscono nel dettaglio la censura di cui alla lettera b).

La Corte di Cassazione spiega in particolare al riguardo che il decreto con il quale la Corte d’appello provvede sul reclamo contro il decreto del tribunale in materia di revoca dell’amministratore di condominio è un provvedimento di volontaria giurisdizione.

Quindi, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., avverso tale decreto.

La Corte evidenzia che il ricorso è ammissibile solamente contro la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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