MANCATA REVISIONE DELL’AUTO: CONSEGUENZE

Quali sono le conseguenza della mancata revisione auto?

Che cosa succede se si viene sorpresi a circolare con un mezzo non sottoposto a revisione?

Effettuare a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della Motorizzazione Civile ossia di imprese di imprese di autoriparazione individuale ed autorizzate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, le revisioni dei veicoli hanno l’obbiettivo di verificare, da una parte, la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione e, dall’altro lato, che i mezzi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti previsti.

Attraverso la revisione si procede all’identificazione del mezzo e si controlla lo stato e l’efficienza dei dispositivi di franata, dell’impianto elettrico, dello sterzo, della carrozzeria, delle sospensioni, degli assi, e degli altri equipaggiamenti.

Il comma 14 dell’articolo 80 del Codice della Strada disciplina le conseguenze della mancata revisione. Chiunque circoli con un mezzo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 169 a 680 euro.

Questa sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in riferimento alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. In questi casi, l’organo accertatore annovera sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione.

Al di fuori da tale ipotesi, se si circola con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.959 a 7.837 euro.

All’accertamento di quest’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni ed in caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del mezzo.

La revisione periodica deve essere effettuata dopo 4 anni dalla data della prima immatricolazione. Successivamente, si dovrà procedere a revisionare il mezzo con cadenza biennale.

La revisione straordinaria invece viene effettuata in caso di sinistro stradale se l’organo accertatore verifica la presenza di gravi danni che possono compromettere la sicurezza per la circolazione del veicolo, o quando sorgono dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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