LO STATO DI ADOTTABILITÀ NON È REVOCABILE IN CASO DI AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

Nel caso in cui il minore si trovi in stato di affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato; ciò è quanto disposto dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con la sentenza n. 25408 del 2018.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva rigettato il gravame presentato dai genitori di un minore avvero l’impugnato decreto del Tribunale per i minorenni, che aveva dichiarato inammissibili le loro istanze, con le quali avevano richiesto la revoca dello stato di adottabilità di loro figlio, dichiarato con sentenza passata in giudicato.

I ricorrenti avevano dedotto il venir meno dello stato di abbandono, a fronte della disponibilità espressa dalla nonna materna e dagli zii ad occuparsi del minore.

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La Corte d’Appello aveva rilevato l’inammissibilità dell’istanza presentata dai genitori, in quanto nel frattempo era stato disposto l’affidamento preadottivo del minore.

La domanda che ci si pone è se l’affidamento preadottivo sia preclusivo o meno della revoca dello stato di adottabilità del minore.

Gli Ermellini, investiti della questione hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai genitori, ex art. 360 bis c.p.c., n. 1 non essendovi alcun valido motivo per cambiare l’oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale:

“Il provvedimento di affidamento preadottivo impedisce l’accoglimento dell’istanza di revoca del decreto dichiarativo dello stato di adattabilità, benché disposto successivamente alla proposizione della predetta istanza, la quale non ha alcuna valenza sospensiva dell’efficacia esecutiva del decreto di adattabilità; ne discende che solo l’accoglimento dell’istanza di revoca ne fa venire meno l’esecutività con efficacia ex nunc, all’esito dell’accertamento dell’effettiva sopravvenienza di fatti idonei a superare le condizioni di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 8”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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