L’INVIO DI UN FAX AI FINI INTERRUTTIVI DELLA PRESCRIZIONE: ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Il fax è idoneo ad interrompere la prescrizione?

Vediamo quali sono gli orientamenti giurisprudenziali

Le comunicazioni inviate a mezzo fax spesso sono oggetto di eccezioni e contestazioni innanzi al giudice, volte a contestarne l’efficacia ai fini dell’interruzione della prescrizione di un diritto.

È pacifico l’orientamento che considera efficace un fax validamente inviato e ricevuto, stante la lettera dell’art. 2943, terzo comma c.c.

I principali dubbi emergono in riferimento all’ordine della prova dell’effettiva ricezione del documento inviato con tale mezzo.

In base all’art. 2943 c.c., la prescrizione viene interrotta da qualunque atto che valga a costituire in mora il debitore. Per costante orientamento giurisprudenziale, un simile atto può essere inviato indifferentemente con raccomandata a.r., posta elettronica certificata, telegramma o fax.

Quest’ultimo strumento è considerato idoneo e affidabile a tale fine, in relazione alla sua attitudine a fornire prova dell’avvenuta spedizione e del ricevimento da parte del destinatario.

Ciò avviene in forza dell’emissione del c.d. rapportino di trasmissione, che attesta data e ora dell’invio, i recapiti del mittente e del destinatario e l’esito dell’operazione.

A fronte di tale consolidato riconoscimento del fax come mezzo idoneo ad interrompere la prescrizione, le principali perplessità emergono con riguardo alla possibilità di manomettere i meccanismi di stampa ed al possibile insorgere di malfunzionamenti nell’apparecchio del destinatario.

La Corte di Cassazione, con la sent. n. 5168 del 2012 ha chiarito che:

“Una volta dimostrato l’avvenuto inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, è perfettamente logico presumere che detta trasmissione sia effettivamente avvenuta e che il destinatario abbia perciò avuto modo di acquisire piena conoscenza di quanto comunicargli. Sarà suo onere, allora, dedurre e dimostrare l’esistenza di elementi idonei a confutare l’avvenuta ricezione, non bastando certo a tal fine che egli si limiti a negarla”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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