L’INSTALLAZIONE DI UN’ANTENNA TELEFONICA SUL LASTRICO SOLARE

No all’antenna telefonica troppo grande sul tetto del condominio

Corte di Cassazione, sesta sezione, sentenza n. 24767 del 2018

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano accolto le doglianze attoree, di una donna, proprietaria di un immobile sito in un condominio, che aveva domandato che venisse dichiarata la nullità della delibera assembleare che aveva approvato, non all’unanimità, l’installazione di un’antenna per la telefonia mobile sul lastrico solare del palazzo.

Secondo i giudici vi era stata violazione dell’art. 1120, secondo comma, del codice civile, in quanto l’antenna in ragione delle sue dimensioni e delle sue caratteristiche comprometteva l’utilizzo del lastrico solare non solamente in riferimento alla posizione occupata ma anche al bene nel suo insieme.

Nello specifico, il secondo comma dell’art. 1120 c.c. dispone quanto segue:

“I condomini con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’art. 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la stabilità degli edifici e degli impianti;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;

3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto”.

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La domanda che ci si pone ora è: il fatto che la donna avesse accettato il canone previsto da contratto con la compagnia telefonica, fa cadere ogni sua pretesa alla disinstallazione dell’antenna?

Secondo il condominio sì, secondo i giudici invece l’accettazione del contratto con la compagnia telefonica, non faceva venir meno il suo interesse.

Gli Ermellini da ultimo ritengono corretto l’annullamento della delibera condominiale, che non approvata all’unanimità aveva previsto l’installazione di una antenna per la telefonia mobile sul lastrico solare del condominio.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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