LAVORATORI EXTRACOMUNITARI IN NERO E APPLICABILITA’ DELLA SANZIONE PENALE E AMMINISTRATIVA

Lavoratori extracomunitari in nero

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 12936 del 2018

I fatti di causa:

Tizio aveva proposto opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione con la quale il Direttore Provinciale del Lavoro gli aveva intimato il pagamento di una certa somma per la violazione dell’art. 3 del d.l. n. 12/2002, convertito nella l. n. 73/2002, come modificato dall’art. 36 bis. co. 7 lett. a) del d.l. n. 223/06, convertito nella l. n. 248/06, in quanto aveva impiegato dei lavoratori non risultanti dalle scritture contabili o in altra documentazione obbligatoria.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano respinto l’impugnazione proposta da Tizio.

L’uomo, ricorrendo in Cassazione denunzia il vizio di violazione di legge per erronea interpretazione, errata applicazione ed erronea coordinazione degli articoli 22, comma 12, e 36 bis del d.lgs. n. 286/1998, nonché del d.lgs. n. 74/2000, oltre alla violazione del principio del divieto del ne bis in idem, dato che secondo lui, il decreto penale di condanna notificatogli per violazione dell’art. 22, comma 12, del d.lgs. n. 286 perseguiva il medesimo fine della sanzione amministrativa inflittagli con l’opposta ordinanza-ingiunzione.

Secondo Tizio, essendo unico il bene giuridico tutelato, ossia la tutela del lavoro e la repressione del lavoro irregolare, lo stesso fatto avrebbe dovuto essere regolato alla luce del principio di specialità, ex art. 19, primo comma, del d.lgs. n. 74/2000 e non in base all’art. 36 bis del d.lgs. n. 286/98.

La pronuncia della Corte:

Il motivo è infondato visto che sono differenti le finalità sottese nella fattispecie all’irrogazione della sanzione penale e di quella amministrativa, per cui non sussiste violazione del principio del divieto del bis in idem.

L’illecito penale e quello amministrativo sanzionavano condotte diverse che ledevano beni differenti:

nel primo caso il fatto penalmente perseguito era quello dell’avvenuto impiego di lavoratori extracomunitari clandestini senza permesso di soggiorno, violando le norme sull’immigrazione,

mentre nel secondo l’illecito amministrativo era rappresentato dall’avvenuto impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture contabili.

E così testualmente la sentenza in commento riporta

“[…] diverse sono le finalità sottese nella fattispecie all’irrogazione della sanzione penale e di quella amministrativa, rispettivamente tramite l’emanazione del decreto penale di condanna e dell’ordinanza-ingiunzione opposta, per cui non sussiste la lamentata violazione del principio del divieto del bis in idem; considerato che correttamente la Corte di merito ha posto in evidenza che l’illecito penale e quello amministrativo sanzionavano due condotte diverse che ledevano beni giuridici differenti, in quanto nel primo caso il fatto penalmente perseguito era quello dell’avvenuto impiego di lavoratori extracomunitari clandestini e privi del permesso di soggiorno in violazione delle norme sull’immigrazione, mentre nel secondo l’illecito amministrativo era rappresentato dall’avvenuto impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria per legge; acclarato, pertanto, che l’elemento costitutivo del reato è incentrato sulla qualità di lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, propria del soggetto impiegato clandestinamente, mentre nell’ipotesi che qui rileva dell’illecito amministrativo si prescinde del tutto da tale qualità soggettiva, essendo determinante solo il fatto che dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria non emergeva il dato dell’avvenuto impiego dei lavoratori, elemento, questo, necessario ai fini della verifica dell’assolvimento degli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro, con conseguente esclusione di un assorbimento dell’illecito amministrativo in quello penale”

Gli Ermellini rigettano il ricorso presentato da Tizio e lo condannano al pagamento delle spese.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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