L’ASCOLTO DEI MINORI NEI PROCEDIMENTI CHE LI RIGUARDANO

L’art. 336 bis sancisce il generale obbligo dell’ascolto del minore: l’opinione del minore, nei procedimenti che lo riguardano, costituisce un elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse.

Corte di Cass. civ., Sez. I, Ordinanza n. 32309 del 2018

Con l’ordinanza in commento, gli Ermellini osservano che

“l’art. 336 bis (introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, art. 53, in vigore dal 7/12/2014) sancisce il generale obbligo dell’ascolto del minore. Al riguardo, l’opinione del minore, nei procedimenti che lo riguardano, costituisce un elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse anche alla luce dell’art. 12 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, dell’art. 7 della Convenzione di Strasburgo del 1996 relativa all’esercizio dei diritti dei minori, ratificata con L. n. 77 del 2003; dell’art. 24, p. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.”

Nel caso in cui il minore abbia compiuto dodici anni,

“la presunzione della capacità di discernimento, fissata in via legislativa, impone al giudice di primo grado di prevedere, anche officiosamente, (Cass. 19202 del 2014) una scansione procedimentale dedicata all’ascolto stesso, (Cass., n. 1687/13; n. 6129 del 2015) da svolgersi secondo le modalità stabilite dell’art. 336 bis, commi 2 e 3, all’interno delle quali spiccano l’obbligatorietà della conduzione da parte del giudice e la preventiva informazione del minore sulla natura del procedimento e sugli effetti dell’ascolto, salvo che motivatamente non si ritenga l’ascolto superfluo o contrario all’interesse del minore. La mancanza di un’esplicita motivazione al riguardo determina la nullità del procedimento di primo grado per omessa ingiustificata audizione dello stesso minore”.

Nel caso al vaglio degli Ermellini il minore aveva compito dodici anni nel corso del giudizio di appello ed i giudici hanno voluto dare continuità al consolidato orientamento secondo cui

“il giudice del gravame è tenuto a procedere alla sua audizione, riflettendo tale obbligo una nuova considerazione del minore quale portatore di bisogni ed interessi che, se consapevolmente espressi, pur non vincolando il giudice, non possono essere ignorati”.

Quindi, solo quando il minore compie dodici anni sorge l’obbligo del giudice di ascoltarlo e di motivare espressamente la scelta contraria, anche senza un’istanza di parte.

Nel caso in cui, invece, ilminore abbia un’età minore il giudice dispone di un potere discrezionale d’ascolto, salvo il caso in cui egli debba disporne l’ascolto o motivarne l’omissione se vi sia un’istanza di parte che indichi gli argomenti e i temi di approfondimento sui quali si ritenga necessario l’ascolto.

Avv. Tania Busetto


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