Animali selvatici in condominio

La riforma del condominio pone divieto al regolamento di contenere norme che impediscano di detenere animali, anche selvatici, nei propri appartamenti.

Se abito in condominio e voglio comprarmi un serpente, o altri animali selvatici, gli altri condomini possono impedirmi di tenerlo?

La riforma del condominio vieta espressamente al regolamento di contenere delle norme che possano impedire, ai condomini, di detenere animali nei loro appartamenti. Secondo l’interpretazione maggioritaria, il divieto di animali può essere mantenuto solamente se approvato all’unanimità.

Ma nel caso di animali pericolosi, come ci si comporta?

La Legge 7 febbraio 1992 n. 150, in relazione al Decreto Ministeriale n. 232 del 19 aprile 1996, all’articolo 6, primo comma dispone che:

“Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica”.

La normativa in esame, quindi, vieta la detenzione di mammiferi o rettili selvatici. Siano essi frutto di riproduzioni in cattività (che in determinate situazioni comportamentali e ambientali possano arrecare danni all’essere umano) oppure siano privi di controlli sanitari possano trasmettere malattie infettive.

Il decreto del Ministero dell’Ambiente del 19 aprile 1996, contiene un elenco degli animali ritenuti pericolosi, tra cui rientra il serpente corallo, il pitone reticolato, il cobra ecc..

Chiunque violi tale divieto rischia l’arresto da 3 mesi ad un anno o l’ammenda da 7.747 a 103.291 euro. Nel nostro paese è possibile acquistare un animale esotico, purché esso sia accompagnato da un particolare documento identificativo che ne dimostri la provenienza legale.

Dott.ssa Benedetta Cacace