LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI VISITA NON LEGITTIMA LA SOSPENSIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Divorzio e casi di sospensione dell’assegno di mantenimento

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21688/2017 ha stabilito che in caso di divorzio, il padre non può sospendere l’assegno di mantenimento nel caso in cui l’ex moglie non gli faccia vedere i figli

Secondo i giudici della Corte di Cassazione, la violazione del diritto di visita non legittima la sospensione dell’assegno di mantenimento da parte del coniuge che vi è obbligato. Il padre non può arbitrariamente decidere di sospendere l’assegno di mantenimento se l’ex moglie non gli fa vedere i figli.

Il caso di specie:

Un uomo a sostegno della propria tesi, sosteneva che la sua ex moglie e le sue figlie gli avevano fatto mancare il dovuto affetto, in quanto tutte e tre lo avevano preso in odio, e domandava peraltro, la condanna alla restituzione delle somme da lui versate a titolo di mantenimento, sul presupposto che esse non si trovassero più in condizioni per averne diritto.

Viste rigettate le proprie istanze nel merito, l’uomo adiva la Corte di Cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello

“nel confermare la sua condanna al risarcimento del danno, non avrebbe tenuto conto del fatto che egli non venne meno all’obbligo di pagamento al coniuge ed alle figlie dell’assegno, ma si limitò a sospendere il proprio adempimento nel vano tentativo di indurre l’allora coniuge a non impedirgli di frequentare e vedere le sue figlie”.

L’uomo inoltre riteneva di aver adempiuto in maniera idonea, sia pure in esito ad un giudizio penale, a tutti gli obblighi nei confronti della sua ex moglie e delle figlie, pertanto non residuava alcun danno risarcibile in favore di queste.

La decisione della Corte di Cassazione:

I giudici della Corte di Cassazione ricordano che tra:

“L’obbligo del coniuge separato di consentire la visita dei figli all’ex marito, e l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere l’assegno di mantenimento, non vi è alcun sinallagma, di talché è arbitraria, e non idonea a far venir meno il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la sospensione dell’assegno divorzile, adottata unilateralmente quale strumento di coazione indiretta per indurre l’ex coniuge al rispetto degli impegni concernenti la frequentazione dei figli”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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