LA TRASCRIZIONE DELLE DOMANDE DI ACCERTAMENTO DELLA SIMULAZIONE DI ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE


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Simulazione del prezzo dell’immobile, il venditore può trascrivere la domanda

Corte di Cassazione Civile, sez. II, sentenza n. 1752 del 24 gennaio 2018

Nel caso di specie, le parti avevano stipulato un contratto preliminare con cui una parte prometteva di vendere al futuro acquirente un immobile per il prezzo di 401 milioni di lire. Successivamente era stato stipulato il contratto definitivo per un prezzo di lire 255 milioni.

Il Tribunale adito aveva dichiarato il contratto definitivo parzialmente simulato quanto al prezzo, che si accertava essere stato quello convenuto nel preliminare e non quello indicato nel definitivo.

Passata in giudicato la sentenza anzidetta, il venditore aveva convenuto in giudizio l’acquirente dell’immobile, chiedendo l’annullamento del contratto definitivo nella parte in cui egli per errore aveva rilasciato quietanza di aver ricevuto l’intero prezzo.

I convenuti, oltre a costituirsi in giudizio avevano chiesto in via riconvenzionale che l’attore fosse condannato a risarcire i danni da questi subiti per effetto della trascrizione dell’atto di citazione introduttivo del precedente giudizio.

La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, accogliendo le domande attoree, e accogliendo anche la domanda riconvenzionale.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata per aver la Corte d’Appello omesso di dichiarare l’inammissibilità della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno chiarito che, secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“La relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell’ammissibilità di quest’ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo invece sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del simultaneus processus, ai fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all’art. 111, primo comma, Cost.”

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avesse ritenuto che l’attore avesse illegittimamente trascritto la prima domanda giudiziale, con la quale aveva domandato l’accertamento che il contratto definitivo era parzialmente simulato in riferimento al prezzo.

In base all’art. 2652, n. 4 si devono trascrivere

“qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell’art. 2643 c.c. le domande dirette all’accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione”.

Il legislatore non distingue tra simulazione assoluta e relativa, e la giurisprudenza ha ritenuto trascrivibili anche le domande giudiziali volte all’accertamento della simulazione relativa.

Quindi, dal momento che la trascrizione della domanda di simulazione relativa deve essere ritenuta conforme a legge, la trascrizione eseguita dal venditore non può ritenersi illegittima e non può determinare responsabilità per i danni ex art. 2043 c.c.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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