LA SANZIONE VA ANNULLATA SE L’AUTOVELOX È NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO

Con l’ordinanza n. 30323/18 depositata il 22 novembre, la Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ha stabilito che se il decreto prefettizio specifica il riferimento ad un determinato senso di marcia, il rilevamento elettronico della velocità e l’accertamento differito degli agenti stradali possono ritenersi legittimi solo se riferiti all’autovelox posizionato in conformità al decreto stesso.

Al contrario, così non è se l’accertamento viene effettuato da un autovelox posizionato sulla stessa strada e in prossimità dello stesso punto chilometrico, ma sulla corsia opposta, in modo non conforme al decreto del Prefetto ovvero ad altro provvedimento autorizzativo.

Il caso

Nel 2013 un automobilista ha presentato opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Isernia, avverso un processo verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Macchia d’Isernia, per violazione dell’art. 142 comma 8 del C. d. S. (superamento del limite di velocità oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h).

Il Comune di Macchia di Isernia si è costituito ritualmente in giudizio contestando la domanda, producendo documentazione a sostegno della propria tesi difensiva, formulando richieste istruttorie e chiedendo il rigetto della opposizione con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Il Giudice di Pace, con sentenza n. 565 del 2013, ha accolto l’opposizione ed annullato il verbale di contravvenzione impugnato.

Avverso detta sentenza, il Comune ha proposto appello, ribadendo la legittimità del verbale di contestazione e chiedendo la riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace.

Il Tribunale di Isernia, competente in appello, con sentenza n. 127 del 2017 ha rigettato l’appello e ha confermato la sentenza impugnata, sulla base della illegittima apposizione dell’autovelox sul lato destro della carreggiata anziché sul lato sinistro come invece autorizzato dall’Ente proprietario della strada.

Il ricorso in Cassazione

Il Comune ha presentato ricorso affidandosi a due motivi.

Il primo si riferisce alla violazione e falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’art. 2697 cod. civ. e omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. ed in relazione all’art. 245 cod. proc. civ., per la mancata ammissione della prova testimoniale senza alcuna motivazione; il motivo è stato dichiarato dalla Corte inammissibile perché generico, oltre alla constatazione, da parte dei giudici, che il rigetto era in realtà motivato.

Il secondo motivo riguarda la violazione e la falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’art. 2697 cod. civ. e l’omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., e in relazione all’art. 4 del D.L. n. 121 del 2002, convertito in legge n. 168 del 2002 e dell’art. 2 del DM 15 agosto 2007, nonché in relazione al D.lgs. n. 231 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto il Tribunale avrebbe errato nel ritenere illegittimo il posizionamento dell’apparecchiatura sul lato destro anziché sull’alto sinistro, non tenendo presente che l’art. 4 del Dl n. 121 del 202 convertito con legge n. 168 del 2002 conferisce al Prefetto la competenza di individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati i dispositivi di controllo della velocità senza che sia specificato il senso di marcia.

Nel caso specifico, il Prefetto aveva autorizzato l’installazione di due manufatti prefabbricati contenenti strumenti fissi per la rilevazione della velocità degli autoveicoli in transito lungo il tratto di strada.

Tale secondo motivo è infondato perché l’apposizione del prefabbricato contenente uno strumento per la rilevazione della velocità degli autoveicoli in transito, era stata autorizzata per entrambi i sensi di marcia ma veniva realizzato per un solo senso di marcia.

Secondo i Giudici

pur riconoscendo la possibilità che un rilevatore della velocità, posto in un senso di marcia, possa rilevare la velocità degli autoveicoli provenienti dal senso di marcia opposto, tuttavia, la rilevazione della velocità degli autoveicoli provenienti nel senso di marcia opposto a quello ove esiste il rilevatore non sarebbe legittima perché lo strumento di rilevazione non sarebbe stato (e non avrebbe potuto essere) segnalato adeguatamente dato che la segnaletica di avviso non potrebbe indicare l’esistenza di uno strumento di rilevazione della velocità in un altro senso di marcia. Senza dire che il senso di marcia è identificativa di una strada che non può essere indicata unitariamente con la strada di senso contrario, e dunque ogni strada nella sua autonomia deve mantenere la segnaletica che la riguarda senza poter riportare indicazioni che riguardano altra strada sia pure identificata con il senso di marcia contrario”.

Il Comune ha ritenuto di collocare un semplice prefabbricato considerandolo operativo per entrambi i sensi di marcia, senza tenere conto che il prefabbricato installato, per il senso stesso dell’autorizzazione, era legittimato a rilevare la velocità dei soli veicoli provenienti in quel senso di marcia ma non anche per le autovetture che provenivano dalla direzione opposta.

Qualora, come nel caso che ci occupa, il decreto prefettizio abbia previsto la legittima installazione lungo un solo senso di marcia ed, invece, l’accertamento sia stato effettuato mediante la rilevazione di un autovelox posizionato sul contrapposto senso di marcia, difettando a monte l’adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo, il relativo verbale di contestazione differita della violazione di cui all’art. 142 c.d.s. debba ritenersi affetto da “illegittimità derivata”, come statuito dal Tribunale di Isernia con la sentenza impugnata.

Tale principio è già stato affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 10206/2013 secondo cui

In tema di violazioni del codice della strada, l’art. 4 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121 (convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 168) conferisce al prefetto la competenza ad individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati dispositivi di controllo della velocità, ma non richiede che il provvedimento prefettizio specifichi il senso di marcia interessato dalla rilevazione”.

Per la Sesta Sezione,

argomentando a contrario si desume che se nel decreto prefettizio è contenuto specificamente il riferimento ad un determinato senso di marcia (come accaduto nel caso sottoposto all’esame del giudice di appello), il rilevamento elettronico della velocità e la correlata attività di accertamento (con contestazione differita) degli agenti stradali intanto potranno ritenersi legittimi se riferiti all’autovelox come posizionato in conformità al decreto autorizzativo e non, invece, con riguardo ad altro autovelox posizionato sulla stessa strada e in prossimità dello stesso punto chilometrico ma sulla carreggiata o corsia opposta, che non abbiano costituito oggetto di previsione da parte dello stesso o di altro provvedimento autorizzativo”.

I giudici hanno rigettato il ricorso e, seguendo la soccombenza, hanno condannato l’ente pubblico alle spese, nonché al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Avv. Silvia Zazzarini


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