LA PRATICA LEGALE È DA INTENDERSI COME ATTIVITÀ LAVORATIVA?

La pratica legale deve ritenersi a tutti gli effetti paragonabile ad un’attività lavorativa vera e propria

Cassazione Civile, Sez. VI – 1, Ordinanza n. 24791/2018

Il Codice Deontologico Forense all’Art. 40  (Rapporti con i praticanti) dispone che

“1. L’avvocato deve assicurare al praticante l’effettività e la proficuità della pratica forense, al fine di consentirgli un’adeguata formazione.
2. L’avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l’obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.
3. L’avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o amicizia.
4. L’avvocato non deve incaricare il praticante di svolgere attività difensiva non consentita.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.”

La cd. “pratica professionale” non determina di diritto la instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, nemmeno occasionale.

Per l’attività che svolge il praticante il dominus è tenuto a fornire un sempre rimborso delle spese sostenute.

Dopo il primo semestre di tirocinio, può riconoscersi con apposito contratto al praticante avvocato, una indennità o un compenso per l’attività svolta a favore dello studio, commisurati all’effettivo apporto professionale dato nell’esercizio delle prestazioni svolte.

Con l’ Ordinanza n, 24791 pubblicata il 09.10.2018, della Corte di Cassazione civile, Sez. VI – 1, si  è statuito che

“l’attività di formazione e professionalizzazione dei giovani laureati costituisce una sorta di dovere che sorge in capo al dominus e che di certo non può ritenersi oggetto di valutazione economica”, sia pure perchè la “pratica legale” è un’attività “paragonabile a tutti gli effetti a una attività lavorativa vera e propria”.

Avv. Tania Busetto


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