La nullità del patto di prova nel contratto a tempo indeterminato

Il patto di prova è nullo se la verifica del lavoro è già stata espletata in precedenza

Una recente sentenza emessa dalla Corte di Cassazione (n. 7167/2017) ha cristallizzato alcuni principi applicabili al patto di prova in caso di assunzione a tempo indeterminato.

Com’è noto, il patto di prova è disciplinato dall’art. 2096 del Codice Civile. Le parti di un contratto di lavoro subordinato si impegnano ad un periodo sperimentale di lavoro. Questo periodo consente una miglior valutazione riguardo alla convenienza reciproca di un eventuale rapporto di lavoro definitivo.

Più precisamente, il caso in esame vede una società che ha imposto un patto di prova ad un lavoratore assunto a tempo indeterminato il 13 novembre 2008. Lo stesso possedeva però con un’esperienza decennale nella specifica mansione per la quale è stato assunto. Inoltre, al termine della menzionata prova, è stato intimato il licenziamento per mancato superamento della stessa.

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento e, all’esito del giudizio di secondo grado, la società è stata condannata a reintegrare il lavoratore con tutte le conseguenze economiche che ne sono derivate.

Il Collegio ha rigettato in toto il ricorso presentato dalla società soccombente ma ha, nel contempo, ribadito alcuni interessanti principi applicabili al caso in esame.

In primo luogo ha ribadito l’interpretazione della Corte in merito al cosiddetto patto di prova. In particolare, rispetto alla causa dello stesso, volta a tutelare l’interesse di entrambe le parti del rapporto a sperimentarne la convenienza. Il patto, pertanto, deve considerarsi invalido nel caso in cui detta verifica sia da considerarsi già espletata.

I Giudici hanno avuto modo di precisare, però, che il principio richiamato deve porsi in relazione al potere di giudizio sul merito riconosciuto al Tribunale e alla Corte d’Appello. Secondo gli Ermellini, sarà onere del Giudice di merito individuare quando si realizzano i presupposti per la verifica del patto di prova.

Avv. Jacopo Marchini