LA CORTE DI GIUSTIZIA UE SI PRONUNCIA SULLA PRESCRIZIONE DEI REATI IN MATERIA DI IVA

Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sentenza del 5 dicembre 2017, causa C-42/17

Procedimento penale inerente i reati in materia di imposta sul valore aggiunto IVA

La sentenza in oggetto verte sull’interpretazione dell’articolo 325, paragrafi 1 e 2 del TFUE, come interpretato dalla sentenza dell’8 settembre 2015, (C-105/14).

L’articolo 325, paragrafi 1 e 2 TFUE dispone che:

“1. L’Unione e gli Stato membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.

2.Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari”.

Nel nostro ordinamento vigono le seguenti disposizioni in materia:

  • L’articolo 25 della Costituzione:

“Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”.

  • L’articolo 157 c.p., modificato dalla legge n. 251 del 5/12/2005:

“La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a 4 anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. […]”

  • L’articolo 160 c.p.:

“Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna. Interrompono pure la prescrizione l’ordinanza che applica le misure cautelari e personali […]”.

  • Il secondo comma dell’art. 161 c.p.:

“Salvo che si proceda per i reati di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere […]”

Nella sentenza del 2015, Taricco e a. ( C-105/14), i giudici della Corte avevano dichiarato che il combinato disposto dell’articolo 160, ultimo comma, e dell’art. 161 del c.p., nella parte in cui queste disposizioni prevedono che un atto interruttivo della prescrizione si verifichi nell’ambito di un procedimento penale riguardante frode grave in materia di IVA, comporta l’estensione del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale, è idoneo a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati dall’art. 325, paragrafo 1 e 2 TFUE, nel caso in cui queste disposizioni nazionali impediscano di infliggere sanzioni effettive.

Il giudice competente deve dare piena efficacia all’art. 325, paragrafi 1 e 2 TFUE, disapplicando se del caso le disposizioni nazionali che abbiano il fine di impedire allo Sato interessato di rispettare gli obblighi impostigli dalle suddette disposizioni.

La Corte Costituzionale sottolinea che, nel nostro ordinamento il regime di prescrizione in ambito penale riveste natura sostanziale, e quindi rientra nell’ambito di applicazione del principio di legalità, disciplinato dall’art. 25 Cost. Pertanto tale regime dovrebbe essere disciplinato da norme precise vigenti al momento della commissione del reato considerato.

I giudici della Corte di Giustizia dichiarano che:

“L’articolo 325, paragrafi 1 e 2 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di disapplicare, nell’ambito di un procedimento penale riguardante reato in materia di imposta sul valore aggiunto, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale nazionale, che ostino all’inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di caso di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea o che prevedano, per i casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell’applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER