LA CORTE DI CASSAZIONE PRECISA IL SIGNIFICATO DELLA NOZIONE DI PROFITTO

La nozione di profitto

Corte di Cassazione penale, sez. VI, sentenza n. 1754 del 16 gennaio 2018

La nozione di profitto di reato ai fini della confisca ex art. 322 ter c.p., è stata interpretata dalla giurisprudenza recente in termini sempre più estesi.

Il caso:

Il Giudice dell’Udienza preliminare ha disposto la misura ablatoria dei beni della disponibilità dell’imputato, fino al valore pari a 2,1 milioni di euro. Tale la quantificazione del profitto derivante dal reato di corruzione conseguito dalla società B. s.p.a. ed identificato nella possibilità

“di continuare ad operare nel mercato algerino, vincendo gare d’appalto”.

Profitto correlato all’inserimento della società nell’elenco dei soggetti invitati alle gare dell’Ente di Stato algerino “Sonatrach” e tra i contrattisti della società che operava in loco.

Ad una prima lettura si resta colpiti dal carattere di evanescenza che il Giudice dell’udienza preliminare assegna alla nozione di profitto confiscabile e che viene corretto dalla Cassazione nella sentenza in oggetto.

La sentenza ripercorre i punti fermi di tale caratterizzazione.

In primo luogo, si richiama la relazione di pertinenzialità, che avvince il vantaggio di reato.

In secondo luogo, si fa riferimento al requisito della materialità e dell’attualità del vantaggio, per cui occorre una modificazione reale sulla condizione patrimoniale del destinatario della misura, variazione patrimoniale causata dalla commissione del reato, attraverso la trasformazione o il conseguimento di res economicamente apprezzabili.

Infine, è richiesta sempre l’immediatezza del legale tra reato e profitto.

Bisogna dare atto della tendenza ordinamentale ad ampliare sempre di più la nozione di profitto confiscabile, in ragione della ratio della misura ablatoria e delle istanze general-preventive.

Si sono sviluppate due sensibilità, una più restrittiva, l’altra estensiva: la prima ha affermato la necessità di una “stretta affinità del bene con l’oggetto del reato”, considerando irrilevante qualsiasi altro rapporto di derivazione non diretta e mediata.

La seconda ha ritenuto confiscabili anche i beni conseguiti per effetto dell’impiego del profitto immediato del reato.

Si è disposto che qualsiasi trasformazione del denaro, profitto del reato, in bene in natura differente non sia un impedimento all’applicazione della misura, dato che anche la res ottenuta da tale impiego mantiene viva l’idea e l’attrattiva del reato.

La tendenziale estensione della concezione del profitto confiscabile non può arrivare al punto di dissolverne concettualmente la portata e, in ultima analisi, svuotare di significato la ratio dell’applicazione della misura ablatoria.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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