LA CANCELLAZIONE DELL’AVVOCATO STABILITO

La Corte di Cassazione Civile, SS.UU., con la sentenza n. 6963 ha disposto che in caso di cancellazione di un avvocato stabilito già iscritto nell’elenco speciale, l’interessato ha diritto ad essere convocato prima che il COA deliberi sulla sua cancellazione

Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma, in riferimento alle iscrizioni all’albo, nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, avvenute sulla base dei titoli acquisiti in Romania, aveva acquisito una nota del Ministero della giustizia, nella quale veniva indicato come unico soggetto idoneo alla verifica dell’effettiva abilitazione all’esercizio della professione legale in tale Stato, la Unionea Nationala a Barourilor Din Romania, Ordine tradizionale Bucaresti.

Pertanto procedeva alla cancellazione dall’elenco degli avvocati stabilizzati l’Avocat F.G., iscritto sulla base di un titolo acquisito in Romania, rilasciato da una differente associazione professionale.

L’avvocato aveva proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense, che con sentenza depositata il 20/02/2016 venne rigettata.

Contro tale decisione F.G. aveva proposto ricorso per Cassazione.

Le Sezioni Unite, nell’accogliere il ricorso hanno richiamato una precedente giurisprudenza di legittimità. Che ha affermato che nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il principio ex art. 45 del R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, in base al quale, il Consiglio dell’ordine territoriale non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l’incolpato sia stato citato a comparire dinnanzi ad esso, assume valenza di principio generale, atto a garantire il rispetto del contraddittorio.

Pertanto, dovendosi applicare questo principio anche per l’adozione di provvedimenti cautelari, è affetto da nullità insanabile il provvedimento del Consiglio dell’ordine territoriale che abbia inflitto la sospensione cautelare dell’esercizio della professione all’esito di una riunione alla quale l’interessato non sia stato convocato.

Il CNF ha ritenuto che potesse operare l’articolo 17, comma 12 della l. n. 247/2012, in base al quale:

“Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l’iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L’iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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