INSERIMENTO IN GAE

PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO IN MATERIA DI GAE: COSA CAMBIA PER I DIPLOMATI MAGISTRALI?

A seguito della recente sentenza del Consiglio di Stato, si è creata molta confusione ed incertezza in relazione alla posizione dei diplomati magistrali con titolo acquisito entro l’anno scolastico 2001/2002.

In data 20 dicembre 2017 la Plenaria del Consiglio di Stato ha infatti emesso la sentenza n. 11/2017 decidendo che:

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“Il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale”.

Secondo tale sentenza, coloro che sono in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 potranno, dunque, essere inseriti solo nelle graduatorie di istituto, che vengono usate per le supplenze annuali e temporanee.

Negli ultimi anni altre cinque sentenze del Consiglio di Stato avevano invece inserito i diplomati in GAE.

Evidente come tale sentenza smentisca le decisioni precedenti creando confusione, incertezza e difficoltà interpretative per i docenti, per i sindacati e per gli “addetti ai lavori“, tra cui in primis gli avvocati.

V. anche

Si attende ora il parere dell’Avvocatura dello Stato richiesto da diverse sigle sindacali, così come si attende di conoscere gli esiti delle trattative sindacali dirette con il MIUR.

Intanto si minacciano su più fronti nuovi e massicci scioperi, e per la prima volta vengono addirittura paventati licenziamenti di massa.

Occorre pertanto fare chiarezza e precisare che le controversie che sono state proposte negli ultimi anni di fronte ai Tribunali del Lavoro si trovano su un piano completamente differente.

Innanzi il Tribunale del Lavoro non viene chiesto l’annullamento dell’atto generale di cui al DM 235/2014, e dei successivi decreti ministeriali, ma la disapplicazione del medesimo decreto per il diritto all’inserimento.

V. anche

Tale richiesta viene suffragata sulla base della disciplina relativa al diploma di scuola o di istituto magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, ed avente efficacia abilitante all’insegnamento.

Prima della istituzione del corso di laurea in scienze della formazione, infatti, ai titoli di studio attribuiti dagli istituti magistrali era riconosciuta efficacia abilitante ai fini dell’insegnamento, secondo quanto previsto dall’art. 53 RD 6.5.1923 n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197, D.Lgs. 16.4.1994 n. 297.

Efficacia abilitante confermata dal DM 10.3.1997, dall’art. 15, comma 7, DPR 23.7.1998 n. 323 ed infine, recentemente, ai fini dell’ammissione al concorso a cattedre, dal DDG n. 82 del 24.9.2012.

Le normative citate precisano che i titoli conseguiti al termine dei corsi di studio presso gli istituti magistrali conservano in via permanente il valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare.

Inibire ad un docente l’ingresso nelle graduatorie ad esaurimento, alla luce delle norme richiamate, equivale a discriminarlo in sede di stipulazione dei contratti a termine annuali, limitandone pesantemente la possibilità di accedere ai ruoli dell’Amministrazione medesima mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato.

Al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 erano dunque già in possesso del titolo abilitante. La richiesta legittima di tali soggetti è dunque di essere inseriti nella terza fascia delle GAE.

Le pretese sono dunque legittime e perfettamente aderenti anche al vigente quadro normativo comunitario, nel rispetto del principio di non discriminazione, che in merito consiste nel divieto di accesso allo strumento del contratto a termine.

Avv. TaniaFortunata Cosentino


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