IL PIANEROTTOLO CONDOMINIALE COME LUOGO APERTO AL PUBBLICO

Il pianerottolo del condominio è un luogo aperto al pubblico o è un luogo di privata dimora?

Vediamo quanto disposto dalla Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza n. 24755 del 2018.

Nel caso in questione, un uomo aveva portato fuori dalla propria abitazione, nel pianerottolo del condominio nel quale abitava, un coltello, al fine di minacciare un suo vicino di casa, ritenuto il responsabile del furto avvenuto nella sua abitazione.

La problematica centrale riguarda la nozione da attribuire al luogo pubblico o aperto al pubblico, dato che il reato contravvenzionale, previsto dalla L. n. 110 del 1975, ex art. 4, implica il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Vedi anche

Secondo un consolidato orientamento,

“rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi, senza il consenso del titolare, compresi i luoghi destinati all’esercizio di attività lavorativo o professionale; ed infatti, per “luogo aperto al pubblico”, deve intendersi quello al quale chiunque può accedere a determinate condizioni, ovvero quello frequentabile da un’intera categoria di persone o comunque da un numero indeterminato di soggetti, che abbiano la possibilità giuridica e pratica di accedervi, senza la legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto”.

Sulla scorta di quanto appena esposto, il pianerottolo deve ritenersi rientrare all’interno della categoria dei luoghi pubblici oaperti al pubblico.

Vedi anche

Ai fini dell’integrazione del reato di interferenze illecite nella vita privata, deve escludersi che il pianerottolo rientri nella definizione di “luoghi di privata dimora”, essendo destinati alla fruizione di un numero indeterminato di utenti, compresi soggetti non residenti nel palazzo.

Ciò che differenzia fra le due figure è

“la possibilità di accesso da parte di un’intera categoria di persone o comunque da un numero indeterminato di soggetti che abbiano la possibilità giuridica e pratica di acceder senza legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER