IL GIUDICE PUÒ CONDANNARE LA PARTE ALLA REFUSIONE DELLE SOLE SPESE VIVE?

 

 

La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con la sentenza n. 31385 del 2018 è intervenuta per chiarire la questione riguardante il fatto se il giudice possa condannare la parte soccombente alla refusione delle sole spese vive o se invece è obbligato a condannarla alla refusione anche dei compensi giudiziali.

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 31385 del 2018

La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con la sentenza n. 31385 del 2018 è intervenuta per chiarire la questione riguardante il fatto se il giudice può condannare la parte soccombente alla refusione delle sole spese vive o se invece è obbligato a condannarla alla refusione anche dei compensi giudiziali.

Nel caso di specie, l’attore aveva proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza del Tribunale, in qualità di giudice di secondo grado, con cui era stata condannata parte soccombente solamente al rimborso delle spese vive in favore dell’appellante, nulla disponendo in ordine agli onorari, sul presupposto che il gravame era stato proposto esclusivamente per soddisfare un interesse dell’odierno ricorrente ad ottenere l’invocata riforma della decisione del primo giudice che era risultata viziata da un errore di tale giudicante.

Nello specifico il ricorrente aveva dedotto la violazione o falsa applicazione dell’art. 91, c.p.c., primo comma e del secondo comma dell’art. 92 c.p.c.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno accolto il ricorso, evidenziando come il giudice d’appello avesse disposto il non luogo a provvedere in merito agli onorari, incorrendo nella violazione dell’art. 91, primo comma c.p.c., che dispone:

“1.Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92”.

Pertanto, il Tribunale aveva mancato di applicare il generale principio della soccombenza, adottando un’illegittima pronuncia con riferimento all’omessa condanna dell’appellato al pagamento dei compensi in favore dell’appellante, senza che ricorresse alcuna ragione di compensazione riconducibile ad uno dei motivi giustificativi enucleati nell’art. 92 c.p.c., comma 2.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER