IL DIMENTICARSI I FIGLI IN AUTO ED IL REATO DI ABBANDONO

È sufficiente un breve lasso di tempo per configurarsi il reato di abbandono ex art. 591 c.p.?

Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza n. 27705 del 2018

Vediamo quanto dispone l’art. 591 c.p.:

“Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all’estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore, o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato”.

Nel caso in esame una donna aveva lasciato sotto il sole in auto la figlia di appena 23 mesi, con finestrini e porte chiuse, per fare la spesa al supermercato.

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Secondo un costante orientamento giurisprudenziale:

“nel caso di abbandono di persone minori o incapaci l’elemento materiale è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia, gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo, mentre il dolo è generico e consiste nella coscienza di abbandonare il soggetto passivo, che non ha la capacità di provvedere a sé stesso, in detta situazione di pericolo.”

Per configurare il reato di abbandono ex art. 591 c.p. è necessario che questo sia permanente?

No, secondo la Corte di Cassazione

“non è necessario che l’abbandono del soggetto passivo sia definitivo, talché il reato sussiste anche nel caso della sua temporaneità e in difetto di un effettivo animus derelinquendi”.

Anche se la madre aveva posto in essere alcuni accorgimenti, come legare la bimba al seggiolino, accertarsi che stesse dormendo e chiudere le portiere per evitare che terze persone potessero farle del male, questi non sono stati ritenuti idonei a neutralizzare i pericoli a cui la minore era esposta rimanendo da sola all’interno della vettura.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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