IL DANNO ESTETICO È RICOMPRESO NEL DANNO BIOLOGICO PERMANENTE?

A seguito di un incidente stradale, se ci rimangono delle cicatrici è possibile chiedere il risarcimento del danno estetico?

Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 23477 del 2018

I fatti di causa

Nel caso di specie, una ragazza di 14 anni aveva subito un incidente stradale, quale terza trasportata. A seguito del sinistro aveva riportato una invalidità permanente del 12%, come rideterminato dalla Corte d’Appello, che aveva anche accertato il danno biologico nella misura del 47%.

I giudici avevano rigettato la richiesta della ragazza della valutazione specifica del danno estetico, essendole rimaste alcune cicatrici, in quanto ricompreso nel danno biologico di natura permanente.

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La decisione della Corte

La Corte di Cassazione, intervenuta sulla questione ha dichiarato infondato il motivo di ricorso, in quanto, l’assetto del giudice della Corte d’Appello è in linea con quanto disposto dalla Corte di Cassazione, terza sezione, con la sentenza n. 23778 del 2014.

“Il grado di invalidità permanente espressa un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale”.

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Quindi, a tale stregua è evidente che la ricorrente aveva domandato il mancato riconoscimento per le spese di ripristino di un danno estetico, tuttavia già valutato ai fini della personalizzazione del risarcimento del danno biologico, e pertanto, il giudice aveva correttamente ritenuto di non riconoscerle tali spese per evitare una duplicazione delle voci di danno e di ingiustificato arricchimento della vittima.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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