IL DANNO DA RITARDATA ASSUNZIONE

È legittima la condanna alle retribuzioni non percepite per il danno da ritardata assunzione

Corte di Cassazione, sezione III Civile, ordinanza n. 9193 del 13 aprile 2018

È legittima la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla candidata in conseguenza della ritardata assunzione, e consistiti nelle retribuzioni che avrebbe incassato se fosse stata immessa nel ruolo tempestivamente.

Questo è il principio espresso dagli Ermellini con la sentenza in commento.

Il caso di specie:

Nel caso di specie, la ricorrente aveva partecipato ad un concorso indetto da una società di Poste; all’esito del concorso era stata collocata nella graduatoria degli idonei, ma essendo orfana del padre, deceduto in seguito ad un incidente sul lavoro, questa aveva diritto ex art. 12 della l. n. 482 del 1968 ad essere inserita nella lista dei vincitori.

Per tale motivo aveva proposto ricorso, domandando il risarcimento del danno dalla datrice di lavoro per ritardata assunzione.

Sia Il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello accolsero le doglianze attoree, condannando la società al risarcimento dei danni patiti dall’attrice.

La liquidazione del danno lamentato dall’attrice non poteva che avvenire in via equitativa ex art. 1226 c.c., infatti la liquidazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità, salvo il caso di manifesta irrazionalità.

“In ogni caso il danno, in linea generale, è la perdita di una utilità, ed è evidente che, in caso di utile collocamento nella graduatoria del corso, l’attrice avrebbe percepito la retribuzione, dunque non fu irragionevole liquidare il danno in misura pari a quest’ultima”.

Il danno giuridico è la perdita dell’id quod interest causata dal fatto illecito o dall’inadempimento, e non vi è alcuna implicazione bilaterale tra natura del diritto leso e natura del danno patito.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“Il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l’assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l’inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia all’onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER