Guida ricorso per separazione giudiziale

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Quali sono i presupposti per presentare la domanda di separazione giudiziale?

Originariamente, nel codice del 1942, in perfetta aderenza al principio fondamentale dell’indissolubilità del matrimonio, la separazione era consentita solamente nel caso di colpa di uno dei due coniugi.

Pertanto, il rito era volto prevalentemente a verificare a quale delle due parti fosse addebitabile la rottura del nucleo familiare. A seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975 ( l. n. 151/1975), il codice civile è stato novellato, con la conseguenza che si è ammesso che i coniugi si separino anche per circostanze oggettive imprevedibili, subentrate a turbare l’armonia della coppia, e più in generale per tutte quelle ipotesi che, come recita l’articolo 151, primo comma del codice civile “rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all’educazione della prole”.

La Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 7148 del 1992 ha stabilito che al fine di verificare la suddetta intollerabilità, non è necessaria la percezione della crisi da parte di entrambi i coniugi, essendo “sufficiente la condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti”.

L’avviso della causa può essere determinato anche dal ricorso di uno solo dei coniugi, nel quale deve essere obbligatoriamente indicata l’esistenza di figli.

La competenza è del Tribunale del luogo di ultima residenza dei coniugi, o del luogo dove il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio. Nel caso in cui quest’ultimo abbia la residenza all’estero o sia irreperibile, la competenza è del Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, o qualora anche questo si trovi all’estero, di qualsiasi Tribunale della Repubblica.

Le parti sono tenute a comparire personalmente alla prima udienza, con l’assistenza del difensore, dinnanzi al Presidente del Tribunale. La mancata comparizione comporta una serie di conseguenze differenti, a seconda che essa riguardi il coniuge ricorrente o quello convenuto: nel primo caso la domanda non ha alcun effetto, nel secondo caso invece può essere fissata una nuova domanda di comparizione, con rinnovo della notificazione del ricorso e del decreto.

Durante l’udienza di comparizione, il giudice istruttore sente le parti, prima separatamente, poi congiuntamente, e tenta una conciliazione. Se questa fallisce, con le medesime modalità previste per la separazione consensuale, valuta l’opportunità di adottare provvedimenti necessari ed urgenti a tutela del coniuge debole e dei figli e nomina il giudice istruttore fissando un udienza di comparizione delle parti.

D’ora in poi il procedimento di svolge secondo le forme del rito ordinario. Il provvedimento emesso a conclusione ha la forma di sentenza.

Il giudice ha il potere di dichiarare la separazione immediatamente, già dopo la prima udienza, anche se con una sentenza non definitiva, cosicché resteranno in un secondo momento solamente da definire gli aspetti controversi. Tale accelerazione ha il fine di consentire ai coniugi di domandare il divorzio anche prima dell’emissione della sentenza definitiva.

Dobbiamo precisare che, la separazione giudiziale può essere trasformata in separazione consensuale, anche una volta avviato il giudizio.

 

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