Guida Istanza di ricusazione

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L’articolo 52 del codice di procedura civile dispone che:

“Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenete i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell’udienza, se al riscusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell’inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo”.

La ricusazione è un istituto processuale, che riguarda sia il rito civile che il rito penale, ed è una dichiarazione con la quale, una parte domanda la sostituzione di un giudice in un determinato processo, per una situazione prevista dalla legge.

La ricusazione, si configura in sostanza come un diritto potestativo delle parti processuali, che hanno la facoltà di esercitare quando si verifica un’ipotesi di astensione del giudice e il procedimento appositamente previsto dall’articolo 51 c.p.c. non viene attivato d’ufficio.

In particolare, si tratta dei casi in cui il giudice:

  • Ha interesse nella causa
  • È parente fino al quarto grado
  • Ha una causa pendente o una grave inimicizia o dei rapporti di credito o debito con una delle parti
  • Ha dato consiglio o ha prestato patrocino nella causa o ha deposto in essa come testimone
  • È tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti
  • È amministratore o gerente di un ente, associazione o comitato

In procedura civile, con l’istituto della ricusazione, la parte o il suo difensore, può evitare che il processo venga deciso da un giudice che avrebbe dovuto astenersi e non l’ha fatto.

Il giudice deve astenersi in tutta una serie di ipotesi, alcune delle quali hanno come causa il suo rapporto con la lite che deve decidere. In tali casi il giudice deve astenersi, e se non lo fa, è onere della parte che vi ha interesse ricusarlo.

La ricusazione si effettua depositando un’istanza, firmata dalla parte o dal suo difensore. In essa devono essere indicati in maniera dettagliati tutti i motivi che giustificano la ricusazione ed i mezzi di prova idonei a dimostrarli.

L’articolo 52 c.p.c. dispone che la ricusazione sospende il processo. Più in particolare deve ritenersi che la sospensione derivi automaticamente dalla presentazione del ricorso da parte del ricusante, sebbene non manca chi ritiene che essa sia subordinata all’ammissibilità delle condizioni e dei termini prescritti per l’istanza di ricusazione.

Durante il lasso di tempo in cui il processo rimane sospeso, in ogni caso, tutti gli atti compiuti sono nulli, eccezion fatta per quelli adottati per emergenza e dei provvedimenti cautelari di cui gli art. 669-quater e seguenti del codice di procedura civile.

 

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