Guida diritto al rimborso al contributo unificato verso erroneamente

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Le modalità di rimborso del Contributo Unificato

L’articolo 9 della legge 21 dicembre 1999, n. 488 (Legge Finanziaria 2000) ha istituito il contributo unificato che, per quanto attiene ai procedimenti giurisdizionali, civili, penali e amministrativi, ha sostituito una serie di tributi e diritti con l’obbligo del versamento anticipato di un importo forfetario determinato tendenzialmente in base al valore e alla natura del procedimento.

La normativa di riferimento

La disciplina del contributo unificato, entrata in vigore il 1° marzo 2002, è stata oggetto di varie modifiche ed integrazioni e trova oggi stabile collocazione normativa nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

Va ricordato, poi, il D.P.R. 1° marzo 2001, n. 126, recante Disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

La normativa dettata in materia, tuttavia, non ha espressamente considerato l’eventualità di un rimborso del contributo unificato, salvo un marginale accenno contenuto in una disposizione transitoria (articolo 4 del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla legge 11 maggio 2002, n. 91), diretta ad escludere la sussistenza del diritto alla ripetizione per gli eventuali versamenti in eccesso eseguiti prima del 12 maggio 2002.

Invero, vi sono alcune situazioni-tipo che legittimano il diritto al rimborso delle somme versate a detto titolo.

La Corte Costituzionale, assumendo la funzione sostitutiva operata dal c.u. rispetto ad alcuni tributi erariali, ne ha rilevato la connotazione di prestazione fiscale riconoscendo allo stesso “le caratteristiche essenziali del tributo e cioè la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario” (sentenza n. 73 del 7 febbraio 2005).

Per dirimere eventuali conflitti di competenze e difficoltà procedimentali, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato sul punto la circolare n. 33 del 26 ottobre 2007, che offre le istruzioni operative adottate in collaborazione con il Consiglio di Stato, il

Ministero della Giustizia e l’Agenzia delle Entrate.

Il diritto al rimborso

Il diritto al rimborso del contributo unificato sorge a favore dei soggetti che hanno effettuato il versamento indebitamente ovvero in misura superiore al dovuto (es. versamento di somme eccedenti lo scaglione di riferimento, duplicazione dei versamenti, versamento in un procedimento esente, versamento cui non ha fatto seguito il deposito e l’iscrizione a ruolo).

Il diritto al rimborso deve essere esercitato, a mezzo apposita istanza, entro due anni dal giorno in cui è stato eseguito il versamento (art. 21, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546). Le eventuali richieste prodotte oltre tale termine di decadenza non potranno trovare accoglimento.

Le condizioni imprescindibili per l’utile proposizione dell’istanza di rimborso sono l’identificazione dell’ufficio giudiziario competente, del contribuente che ha effettuato il versamento e del giudizio di riferimento.

Per quanto riguarda il versamento eseguito a mezzo di F23, l’erronea indicazione del codice ufficio o del codice tributo, non costituisce una ragione sufficiente a generare il diritto al rimborso di quanto versato. In tali ipotesi, gli errori occorsi possono essere rettificati, inviando una apposita comunicazione in tal senso sia all’ufficio giudiziario interessato, sia all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente (risoluzioni Ministero delle Finanze 26 maggio 2000, n. 73, e 9 agosto 2000, n. 131).

Nell’ipotesi di mancato deposito dell’atto introduttivo del giudizio a fronte del versamento eseguito presso le ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati, data l’impossibilità di individuare l’effettivo contribuente, quale unico soggetto legittimato a chiedere un eventuale rimborso, è da ritenersi preclusa la possibilità di ottenere la restituzione delle somme versate.

ISTANZA

L’istanza di rimborso in carta semplice, è prodotta all’ufficio giudiziario competente, individuato sulla base del relativo procedimento giurisdizionale ovvero, se questo non sia stato promosso, dell’indicazione contenuta sul bollettino di conto corrente postale o sul

modello di versamento F23 (nome o codice ufficio).

Nel caso di avvenuta presentazione dell’istanza ad ufficio incompetente, lo stesso provvede al successivo inoltro alla cancelleria competente, dandone notizia al contribuente.

Qualora non risultasse possibile individuare l’ufficio giudiziario competente, l’ufficio che ha

ricevuto l’istanza comunica al contribuente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che, salvo diversa utile indicazione da fornire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, l’istanza di rimborso sarà inoltrata per l’istruttoria alla cancelleria del Tribunale Ordinario del proprio circondario.

Nell’istanza, oltre alle generalità, il richiedente o i richiedenti, sotto la propria responsabilità per la veridicità di quanto indicato, devono precisare:

  1. a) la data e il luogo di nascita;
  2. b) il codice fiscale;
  3. c) la residenza e il relativo codice di avviamento postale;
  4. d) il domicilio, se diverso dalla residenza, e il recapito a cui indirizzare le comunicazioni con l’eventuale indicazione del numero di telefono e dell’indirizzo di posta elettronica;
  5. e) gli elementi idonei alla agevole identificazione del giudizio per il quale è stato versato il contributo unificato (parti, numero di ruolo, ecc.);
  6. f) gli estremi del versamento o dei versamenti effettuati, con il relativo importo;
  7. g) l’importo richiesto a rimborso;
  8. h) la modalità di pagamento prescelta per il rimborso degli importi reclamati.
  9. i) la dichiarazione, resa sotto la responsabilità del contribuente, dell’inesistenza di altre analoghe richieste di rimborso fondate sui medesimi presupposti.

La possibilità di proporre un’unica istanza riguardante più versamenti presuppone che essi siano ascrivibili al medesimo contribuente legittimato e all’identico ufficio giudiziario competente.

Per l’identificazione certa del richiedente, l’istanza di rimborso, al momento della presentazione, deve essere sottoscritta alla presenza del funzionario addetto al ricevimento degli atti.

In caso di presentazione effettuata a cura di soggetto diverso, oppure di invio eseguito a mezzo del servizio postale, l’istanza, già sottoscritta, deve essere corredata dalla copia fotostatica di un valido documento personale di riconoscimento del richiedente.

Per le richieste inoltrate mediante il servizio postale, ai fini della verifica della decadenza dal diritto al rimborso, fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.

Le istanze devono essere corredate della documentazione comprovante il diritto al rimborso. In particolare, in caso di rimborso richiesto per mancata iscrizione a ruolo del procedimento giurisdizionale presso l’ufficio giudiziario, devono essere allegati, a pena di improcedibilità, tutti i documenti originali comprovanti l’avvenuto versamento del contributo unificato.

IL RIMBORSO PER L’AVVOCATO

È possibile anche per l’avvocato proporre l’istanza di rimborso, in qualità di procuratore e difensore della parte. In tale ipotesi, nel caso in cui nell’istanza di rimborso si richieda il versamento dell’importo a mezzo di bonifico nel conto corrente dell’avvocato, anziché in quello della parte, sarà necessario allegare alla stessa la dichiarazione di aver effettuato il pagamento del C.U. in nome proprio.

CONTROLLO E LIQUIDAZIONE

Acquisita l’istanza di rimborso, l’ufficio giudiziario competente accerta la legittimazione dell’istante e al riscontro delle dichiarazioni rese e delle richieste avanzate, verificando l’importo del versamento e la sussistenza dei presupposti del diritto al rimborso.

Conclusosi il riscontro con il riconoscimento del

diritto al rimborso e con la quantificazione del relativo ammontare, il predetto

funzionario responsabile compendia gli esiti dell’istruttoria compiuta in un’apposita

attestazione, affinché il servizio competente possa procedere alla susseguente fase di

liquidazione.

Nel provvedimento di liquidazione sono indicati i dati necessari per individuare la decorrenza degli interessi, da calcolarsi per semestre intero, escluso il primo, dalla data di versamento sino alla data dell’ordine di pagamento.

Terminata l’istruttoria con il riconoscimento e la quantificazione del rimborso, parziale, del contributo unificato versato, l’ufficio giudiziario provvede a trasmettere il provvedimento di liquidazione all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente, dandone contestuale notizia al contribuente beneficiario.

Il provvedimento di liquidazione deve contenere: i dati anagrafici ed il codice fiscale del contribuente titolare del rimborso, la somma da rimborsare, la data di decorrenza degli interessi, nonché, se sia stato richiesto il pagamento a mezzo accredito, le coordinate del

conto corrente bancario o postale.

PAGAMENTO

L’Agenzia delle Entrate esegue il pagamento delle somme a rimborso, emettendo apposito ordinativo, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, a favore del beneficiario, secondo le modalità previste nel decreto 29 dicembre 2000 adottato dal Direttore generale del Dipartimento delle Entrate – Ministero delle Finanze.

L’estinzione del titolo di spesa avviene mediante accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario oppure, in mancanza dei dati necessari per l’accredito, a mezzo vaglia cambiario non trasferibile emesso dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto del 29 dicembre 2000.

Estinto il titolo di spesa, le risultanze dei pagamenti giunti a buon fine sono  comunicate a cura dell’Agenzia delle Entrate al competente ufficio giudiziario.

CONTENZIOSO

Le eventuali controversie sull’entità dell’importo rimborsato ovvero sulla fondatezza del diritto al rimborso, rientrando nella sfera di cognizione del giudice tributario, sono disciplinate dalle disposizioni previste per il processo tributario contenute nel D.Lgs. n. 546/1992.

Nello specifico, il ricorso può essere proposto avverso il rifiuto espresso o tacito del rimborso, secondo le modalità previste dagli articoli 18 e 20 del suddetto decreto legislativo, avanti alla competente Commissione Tributaria Provinciale o, per le province di Bolzano e Trento, avanti alla competente Commissione Tributaria di 1° grado. Il ricorso deve essere notificato al solo ufficio giudiziario che non ha accolto, in tutto o in parte, il richiesto rimborso.

Per quanto attiene all’ipotesi di rifiuto tacito, si evidenzia che il ricorso può essere proposto entro il termine ordinario di prescrizione decennale, ma solo una volta trascorsi novanta giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso (articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992).

Nella diversa ipotesi di rifiuto espresso alla restituzione delle somme versate, il provvedimento di rigetto, da notificare al contribuente istante, deve contenere l’indicazione del termine di decadenza entro il quale l’eventuale ricorso deve essere proposto, delle forme da osservare per la sua proposizione, nonché della Commissione tributaria competente.

MODULISTICA

La circolare ministeriale fornisce i modelli necessari ad attuare la procedura: uno schema di istanza di rimborso (Allegato 1), uno schema di provvedimento di liquidazione (Allegato 2) e in uno schema di provvedimento di rigetto della richiesta di rimborso (Allegato 3).

CIRCOLARE N. 33 261007

Circolare-n.-33 allegato 1

Circolare-n.-33 allegato 2

Circolare-n.-33 allegato 3

Istanza di rimborso del contributo unificato versato direttamente dall’avvocato