GUIDA DEL VEICOLO, “COLPO DI SONNO” E OMICIDIO COLPOSO

Il “colpo di sonno” del conducente non esclude l’omicidio colposo

Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 27410 del 2018

Per quanto riguarda l’omicidio colposo causato dalla perdita di controllo del veicolo, se la difesa prospetta la tesi che il conducente abbia avuto un improvviso malore, da inquadrarsi all’interno della nozione dell’art. 88 del codice penale, il giudice può disattenderla nel caso in cui non vi siano elementi che la avvalorino.

Il caso giunto sino in Cassazione ha ad oggetto un uomo, che durante la guida di un’ambulanza, a causa di un colpo di sonno, era finito fuori strada, causando la morte del paziente trasportato, diretto in ospedale per eseguire una dialisi.

I giudici di merito avevano ritenuto violato l’art. 140 del codice della strada in quanto l’uomo si era messo alla guida del mezzo sottovalutando le sue condizioni fisiche. L’articolo in questione dispone che:

“1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono”.

Gli Ermellini, nel respingere il ricorso, rammentano un principio già precedentemente affermato da questa Corte di legittimità, secondo il quale:

“In tema di omicidio colposo determinato dalla perdita di controllo di un autoveicolo, nel caso in cui venga prospetta dalla difesa la tesi del malore improvviso da inquadrarsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto, come prevista dall’art. 88 c.p. – il giudice di merito può correttamente disattenderla quando manchino elementi concreti capaci di renderla plausibile e siano presenti elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata invece da un altro fattore non imprevedibile, che avrebbe dovuto indurre il conducente a desistere dalla guida”.

Nell’affermare il principio sopra esposto, hanno respinto il ricorso, evidenziando come nel caso in questione la Corte di appello non aveva valorizzato, ai fini dell’accertamento della responsabilità̀ dell’uomo, la velocità tenuta dal veicolo, che anche secondo l’altro volontario presente durante il sinistro non era elevate ma aveva sostenuto in ogni caso la colpa dell’autista per essersi posto alla guida dell’autoambulanza in condizioni non ottimali, tanto appunto da aver avuto un “colpo di sonno“, che gli aveva fatto perdere il controllo del veicolo su cui viaggiava.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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