GUIDA ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Guida alla fatturazione elettronica introdotta dalla Legge di Bilancio 2018

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida sulla fatturazione elettronica, di seguito vedremo gli aspetti più importanti di tale strumento che sarà obbligatorio a far data dal 1°gennaio 2019.

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo della fattura elettronica sia nel caso in cui la cessione di beni o la prestazione di servizi sia effettuata tra due operatori IVA, sia nel caso in cui la cessione o la prestazione sia effettuata da un operatore IVA ed un consumatore finale.

Quale è la differenza che intercorre tra una fattura elettronica ed una fattura cartacea?

Innanzitutto la prima differenza fondamentale è che la fattura elettronica rispetto a quella cartacea deve necessariamente essere redatta con l’utilizzo di un computer, un tablet o uno smartphone, inoltre questa deve essere trasmessa elettronicamente al cliente con l’utilizzo del Sistema di Interscambio, c.d. SdI.

Ma il SdI che funzioni svolge?

In primo luogo verifica che la fattura sia completa dei dati fiscali ai fini fiscali, e che contenga l’indirizzo telematico, il c.d. “codice destinatario” ovvero l’indirizzo PEC al quale il cliente desidera ricevere la fattura emessa.

Inoltre il sistema verifica che la partita Iva del fornitore e quella del cliente o il suo codice fiscale siano validi.

Nel caso in cui il SdI accerti che tutti i dati inseriti siano corretti consegna la fattura al suo destinatario, comunicando, tramite una “ricevuta di recapito” a chi l’ha trasmessa la data e l’ora della consegna.

I tempi in cui il SdI effettua le operazioni di controllo e consegna variano da alcuni minuti ad un massimo di 5 giorni.

Se i controlli effettuati non vanno a buon fine, il sistema invia automaticamente una “ricevuta di scarto” indicando il motivo dello scarto.

Vi sono soggetti esonerati dall’emissione di fattura elettronica?

I soggetti esonerati sono quelli che rientrano nel c.c. “regime di vantaggio”, come previsto dall’art. 27, comma 1 e 2, del d.l. n. 98 del 2011, convertito con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2011, e coloro che rientrano nel c.d. “regime forfettario”, ex art. 1, commi 54 e 89, della l. n. 190 del 2014.

Tali soggetti comunque hanno la possibilità di emettere fattura elettronica, rispettando le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018.

Alle due categorie sopracitate devono essere inoltre aggiunti i “piccoli produttori agricoli”, i quali erano già esonerati dall’emissione di fatture.

Da un punto di vista fiscale, quali sono i vantaggi di tale strumento?

Per gli operatori IVA in regime di contabilità semplificata che emettano solo fatture e che si avvalgano dei dati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, sulla base di quanto da questa previsto con il provvedimento, cade l’obbligo di tenere i registri IVA previsti dagli artt. 23 e 25 del DPR n. 633 del 1972;
Gli operatori IVA che emettano e ricavano solamente fatture, ricevendo ed effettuando pagamenti tracciabili oltre 500 euro, si vedranno ridotti i termini di accertamento fiscale in 2 anni;

Nel caso in cui la fattura venga predisposta ed inviata in un formato differente dal XML o con modalità diverse dal SdI, deve ritenersi non emessa, comportando l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 del D.lgs. n. 471/1997 in capo al fornitore e l’impossibilità per il cliente della detrazione IVA.

Cosa molto importante,

“se il cliente non ha comunicato l’indirizzo telematico o questo è un consumatore finale ovvero un operatore in regime di vantaggio o forfettario ovvero un piccolo agricoltore, sarà sufficiente compilare solo il campo “Codice Destinatario” con il valore “0000000” ma il fornitore dovrà rilasciare al suo cliente una copia su carta (o inviarla per email) della fattura inviata al SdI comunicandogli anche che potrà consultare e scaricare l’originale della fattura elettronica nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate”.

Per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti si consiglia di scaricare la guida completa messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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