GARE DI VELOCITA’ TRA MACCHINE, FINO AD UN ANNO DI CARCERE E 20 MILA EURO DI MULTA

Gare di velocità tra macchine

Il reato di divieto di gareggiare in velocita con mezzi a motore ex art. 9 ter del codice della strada

Spesso capita, soprattutto tra i più giovani, che si improvvisino corse di veicoli di natura competitiva sotto forma clandestina.

Tuttavia, tale condotta costituisce reato per il nostro ordinamento penale italiano.

L’articolo 9-ter del codice della strada dispone che:

“1. Fuori dai casi previsti dall’art. 9-bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.

2.Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; e ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3.All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo”.

Ci si è chiesti se si potesse ritenere “gara” anche la corsa competitiva tra due o più soggetti senza che ci sia un preventivo accordo esplicito tra i concorrenti.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta sul punto, per sostenere che la nozione di gara, rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 9 ter c.d.s. è configurabile sempre:

“Quando fra due o più veicoli si accenda direttamente durante il percorso su strada, senza preventivo accordo e unicamente per decisione estemporanea di entrambi o di tutti i conducenti, una contesa consistente nel tentare di sorpassarsi e di superarsi reciprocamente in velocità la volontà di ciascuno dei contendenti è, in qualche modo, frutto del trascinamento alla contesa da parte dell’altro; ne deriva un vicendevole condizionamento delle modalità di guida, in cui, a fronte della volontà di competere l’uno con l’altro, vi è tuttavia una sorta di tacito accordo di ingaggiare la gara e di proseguirla fino a che non vi sia un vincitore, ossia il più veloce”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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