ECCESSO DI VELOCITA’: VALIDA LA MULTA ANCHE SE IL LIMITE E’ SUPERATO DI POCO

Multa per eccesso di velocità

Secondo la Corte di Cassazione contrasta con il principio di legalità contestare i parametri e gli scaglioni indicati dal c.d.s.

Ordinanza della Corte di Cassazione, sesta sezione civile, n. 2781/2018,

Nel caso di specie, il Giudice di Pace aveva rigettato l’opposizione presentata dall’attrice nei confronti del verbale di accertamento della violazione dell’art. 142, comma 8, c.d.s. rilevata dalla Polizia Municipale tramite autovelox.

Il Tribunale aveva respinto il gravame osservando che la velocità rilevata, pari a 85,1 km/h era superiore di oltre 10km/h al limite di velocità di 70 km/h, anche in seguito all’applicazione del margine di tolleranza minima di 5 km/h previsto dall’art. 345 d.p.r. n. 495 del 1992.

Lo sforamento di 10,1 km/h rientrava nella previsione dell’art. 142, comma 8 c.d.s., la cui violazione era stata correttamente contestata, mentre l’entità dello scostamento poteva rilevare ai fini della determinazione della sanzione.

I commi 7 e 8 dell’art. 142 del codice della strada dispongono quanto segue:

“7.Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169.

8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 a euro 680”.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno ribadito che come evidenziato dal Tribunale di primo grado, nel sistema sanzionatorio previsto dal legislatore nell’art. 142, la proporzionalità è assicurata dalla previsione di scaglioni di velocità, ai quali corrispondono sanzioni progressivamente più elevate, e la struttura della norma

“con l’indicazione non oltre […] km/h, assume il valore di 0,1 come elemento che determina il passaggio dall’uno all’altro scaglione”.

Quindi, la multa inflitta per eccesso di velocità, rilevata tramite l’autovelox, è valida se al netto del margine di tolleranza minima applicato, il conducente del mezzo supera il limite previsto anche se di poco.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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