.. E SE OCCULTO LA TARGA DELLA MIA AUTOMOBILE

Nascondere la targa della macchina è reato?

Corte di Cassazione, sent. n. 9013/2018

Gli Ermellini hanno fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alle conseguenze legate all’occultamento della tarda della propria vettura.

L’atto di occultare la targa della propria automobile configura reato, come ricordato dagli Ermellini, con la sentenza in commento.

I giudici statuiscono che è sufficiente anche l’occultamento di una sola lettera della targa per configurare illecito penale, ex art. 490 c.p.

“Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero, fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 o 482, secondo le distinzioni in essi contenute”.

Tuttavia, ricorda la Corte, deve essere valutata la non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Dobbiamo precisare però che la soppressione, la distruzione o l’occultamento di targhe di autoveicoli infatti configura illecito penalmente rilevante ex art. 490 c.p.

Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la condanna per il reato ex art. 490 c.p. per aver occultato con del nastro adesivo una lettera della targa della propria vettura.

L’atto di nascondere la targa era stato posto in essere

“per renderla non riconoscibile nonché per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, per avere con violenza tentato di impedire ad un operatore della polizia municipale di effettuare una fotografia della targa così modificata prima che egli riuscisse ad asportarne il nastro”.

La Corte d’Appello aveva confermato che era stata impedita un’attività d’ufficio, che la pena era congrua e non erano state prospettate ragioni utili a ritenere la possibilità di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria.

L’automobilista ha proposto ricorso in Cassazione, denunciando la violazione di legge e vizio di motivazione.

Ciò per due ragioni:

1) totale assenza di risposta in merito alla richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto;

2) era stata

“ritenuta la condotta operata sulla targa della propria autovettura integrare il reato di cui all’art. 490 c.p. e non, come dedotto quello di cui agli articoli 477 e 482 c.p. per la contraffazione/modificazione della targa”.

Secondo i giudici tale ultima doglianza è infondata.

“La qualificazione giuridica del dato tipo di condotta è corretta in quanto integra gli estremi del reato di cui all’art. 490 c.p., in relazione agli artt. 477 e 482 dello stesso codice, la condotta di distruzione, soppressione o occultamento delle targhe di un mezzo”,

dato che

“poiché queste rappresentano certificazioni amministrative, trattandosi di documenti che attestano la immatricolazione e l’iscrizione al pubblico registro automobilistico”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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