E’ LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO IN CASO DI DIVERBIO TRA INSEGNANTI IN PRESENZA DEGLI ALUNNI?

È legittimo il licenziamento intimato ad un docente che in presenza degli alunni ha un diverbio con altro insegnante di pari grado?

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 12916 del 2018

Vediamo quanto disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza in commento in materia di licenziamento per insubordinazione.
Nel caso in questione, un’insegnate, era stata licenziata per giusta causa, per aver avuto un diverbio con un’altra docente in presenza di alcuni alunni della scuola materna.
Sia la Corte d’Appello che gli Ermellini confermano il ricorso presentato dalla donna avverso il licenziamento.
Da una attenta ricostruzione dei fatti si deve evincere che il litigio tra le due donne non può qualificarsi come insubordinazione, in quanto anche se l’altra donna era più anziana non ricopriva un ruolo gerarchicamente superiore rispetto alla collega.

Vedi anche

Secondo costante orientamento giurisprudenziale, l’elemento idoneo a qualificare la fattispecie dell’insubordinazione è rappresentato dal rifiuto di adempiere alle direttive impartite dal superiore gerarchico.
Come precisato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 11027 del 2017:

“L’insubordinazione consiste nel rifiuto di eseguire un ordine legittimo impartito da un superiore”.

Pertanto, nel caso in questione, non rivestendo l’altra donna la qualifica di superiore gerarchico non si può integrare la fattispecie di licenziamento per insubordinazione.

Vedi anche

In ogni caso, secondo Cassazione n. 2692 del 2015, l’insubordinazione si distingue in lieve e grave, e la reazione di un lavoratore che pronuncia epiteti volgari nei riguardi del suo superiore gerarchico perché si ritiene vittima di una illegittima delazione da parte di questa configura una insubordinazione di lieve entità.
Alcune sentenze di Cassazione come la n. 9635 del 2017 e la n. 7795 del 2017 hanno specificato che all’interno della nozione di insubordinazione non rientra solamente quanto appena enunciato ma anche qualsiasi comportamento idoneo a pregiudicare l’esecuzione del quadro dell’organizzazione aziendale.
Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER