Domanda di liquidazione ex. art 14 Ter e SS. della Legge n. 3 del 2012 e Succ. Mod

 


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TRIBUNALE DI _____________

SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE EX ART. 14-TER E SS DELLA

LEGGE N. 3 DEL 2012 E SUCC. MOD.

La signora _________ (C.F.: ____________) nata a ________ (______) il ____________ e residente a ________ (___) via ___________ n. ___, rappresentata, assistita e difesa dall’avv. ______________ del Foro di ___________ (C.F.: ________________– p.e.c.: ___________________ – fax: __________) con domicilio eletto presso il suo studio sito in ____________ (_____), via __________ n. __, giusta procura in calce al presente atto

p r e m e s s o :

-che, in data __________, la signora ___________ ha depositato presso il Tribunale di __________ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi e nomina di un O.C.C. ;

-che il Tribunale adito ha provveduto emanando specifico decreto di ammissione alla procedura di composizione della crisi ed ha nominato quale Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento il dott. ___________ ;

-che a seguito dell’incontro intercorso presso lo studio del dott. ______, è emerso che la scelta auspicabile tra le varie opzioni offerte dalla L. 3/2012 è la liquidazione del patrimonio della ricorrente.

Tutto ciò premesso la signora ______________, ut supra rappresentata, assistita e difesa deposita la presente proposta di

l i q u i d a z i o n e      d e l      p a t r i m o n i o

Come già evidenziato in premessa, la signora _____________ ha depositato in data ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Già in quella sede, la ricorrente ha pedissequamente indicato le voci componenti la propria esposizione debitoria che, allo stato, ammonta unicamente a debiti nei confronti dell’erario ed un modestissimo finanziamento concesso da ____________.

Il presente atto si compone di tre sezioni: nella prima verrà indicato il patrimonio della signora _______________ e che la stessa intende liquidare nella procedura azionata, nella seconda verrà proposto un elenco (graduato) dei creditori e nella terza parte verranno richiamati i principi che si ritiene applicabili all’interno della presente procedura.

PARTE PRIMA – IL PATRIMONIO DELLA SIGNORA ______________

La signora _____________ intende definire le proprie posizioni debitorie in essere a mezzo di liquidazione del proprio patrimonio.

Quest’ultimo consta unicamente di una porzione di un immobile sito nel Comune di ____________ pari al 50% dello stesso.

Si produce sul punto Relazione di Stima immobiliare redatta dal Geometra ____________ con studio in ____________ (___) in via del ________ n. __, iscritto al ____________.

Il perito incaricato di produrre una la stima dell’immobile de quo ha indicato in complessivi € ___________ il suo valore di mercato.

La porzione di proprietà della signora ___________, pertanto, ammonta ad € ____________ circa.

Nonostante, come osserva il geometra, l’immobile, nel suo complesso, non si presenti in buono stato, in quanto disabitato da diverso tempo e necessita dell’apporto di migliorie al fine di rispondere agli standard attuali, la signora __________ avrebbe già trovato un compratore per la sua quota di immobile.

Resta da stabilire la corretta ripartizione della somma che verrà ricavata a seguito della liquidazione del patrimonio così come disciplinata dalla L. 3/2012.

Si precisa che la proprietà del citato in immobile è per il 50% di proprietà della sorella della ricorrente, la signora ____________. Pertanto, è stata inviata raccomandata a/r alla signora ____________, la quale non ha esercitato il proprio diritto di prelazione richiedendo unicamente di essere messa a conoscenza in ordine alla vendita dell’immobile.

PARTE SECONDA – GRADUAZIONE DEI CREDITORI

Come già partitamente esposto nel ricorso per l’ammissione alla presente procedura, il pressochè unico creditore della signora _________ è la società Equitalia S.p.a.

Come si evince dalla somma dei debiti riferibili alla signora ______________ e indicati negli estratti di ruolo, già prodotti con il ricorso principale che ha dato avvio alla presente procedura, si evidenzia come il debito complessivo ammonta ad € ___________ .

Si è già detto nel ricorso introduttivo, allegato assieme ai documenti, al documento 1 del presente piano, che solo una minima parte dei crediti vantati dall’erario può considerarsi riferibile a crediti di natura strettamente tributaria.

Inoltre, sussiste piccolo finanziamento pari ad € ____________ concesso da _______________ che risulta essere un credito non munito di privilegio alcuno e a mezzo del quale ha risolto precedenti posizioni debitorie con il medesimo istituto di credito.

Al fine di offrire una panoramica puntuale della situazione debitoria della ricorrente, si segnala un prestito di _________ sottoscritto con la società ___________.

Pertanto, si può già ipotizzare una preliminare graduazione dei creditori rispetto a grado di privilegio relativo ai propri crediti.

Con particolare riferimento con i debiti dell’erario, emerge come la Legge 3 del 2012 preveda, analogamente a quanto previsto dalle procedure concorsuali contenute nella Legge Fallimentare, la necessaria corresponsione integrale dei crediti di natura strettamente tributaria.

Inoltre, si deve preliminarmente indicare che i compensi spettanti all’O.C.C. per l’attività svolta in favore della signora __________ e del liquidatore che verrà nominato rientreranno pacificamente tra i crediti prededucibili in sede di ripartizione delle somme raccolte a mezzo della richiesta liquidazione.

Per quanto concerne l’analisi dei debiti riferibili alla signora ______________ non ci si può che riportare all’atto introduttivo del presente procedimento, dove viene fornita un’analisi dettagliata delle singole voci di debito riferibili alla società Equitalia S.p.a..

PARTE TERZA – PRINCIPI APPLICABILI

  1. Sull’esdebitazione

In ossequio a quanto disposto dall’art. 14 terdecies della L. 3/2012 pare applicabile, al termine del processo liquidatorio, l’esdebitazione per i debiti che residuano in capo al ricorrente.

La disciplina ricalca quella dell’esdebitazione fallimentare: ricorso del debitore interessato entro l’anno successivo alla chiusura della liquidazione, decreto del Giudice, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità, che dichiara inesigibili nei confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente.

  1. Sulla falcidiabilità dei crediti IVA

Il 7 aprile 2016, la Corte di Giustizia UE ha emesso la sentenza Degano nella causa C-546/14 dove si è affermato il principio secondo il quale non vi è alcun ostacolo nel diritto dell’Unione Europea ad un legislazione nazionale che consenta al debitore di proporre un concordato preventivo che preveda il pagamento solo parziale del credito IVA dello Stato qualora risulti che la liquidazione fallimentare non possa garantire un pagamento maggiore a favore del creditore, circostanza questa da accertarsi attraverso la valutazione di un esperto contabile.

Questa sentenza ha superato i criticati arresti giurisprudenziali a cui era approdava sia la Corte Costituzionale (vedi sentenza 225/2014), sia la Corte di Cassazione (vedi in particolare sentenze 22931 e 22932 del 2011).

Sulla scorta del richiamato principio, il legislatore è intervenuto a modificare l’art. 183 ter L.F. attraverso l’espunzione dal dettato normativo del limite che impediva nella proposta di transazione fiscale la falcidia di IVA e ritenute, permettendo la sola eventuale dilazione nel pagamento.

Orbene, il principio richiamato non pare dovrebbe trovare ostacoli alla sua applicazione anche in caso di una procedura di liquidazione del patrimonio. Certamente speculare è il principio, precedentemente affermato, che prevede in sede di procedura di composizione della crisi la sola possibilità di una moratoria di un anno.

Sul punto, pertanto, si chiede l’applicazione analogica di quanto disposto dalla nuova stesura dell’art. 183 ter L.F. rispetto al presente procedimento ovvero, nel caso in cui la liquidazione del patrimonio del ricorrente non fosse insufficiente alla corresponsione dei debiti di natura strettamente tributaria vantati dall’erario, il liquidatore che verrà nominato nella more del presente procedimento ben potrà attestare che non sono configurabili trattamenti di maggior favore del debito in oggetto.

  1. Sulla sospensione delle procedure esecutive in essere

Richiamando il dettato della L. 3/2012 non pare esservi dubbio alcuno sulla sospensione ex lege delle procedure esecutive in corso e relative ai debiti oggetto del presente piano.

In occasione dell’emissione del decreto con cui il Giudice fisserà l’udienza di discussione della proposta di piano di composizione della crisi, lo stesso deve disporre, per i creditori anteriori e fino alla definitiva omologa dell’accordo, che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, disporsi sequestri conservativi e acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Chiaramente tale sospensione non opera ni confronti dei titolari di crediti impignorabili.

  1. Sull’assenza di voto dei creditori

Com’è noto la Legge 3 del 2012 propone tre alternative al soggetto sovraindebitato: il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione del debito e la liquidazione del patrimonio.

Orbene, stando a quanto offerto finora il percorso scelto dalla signora ____________ è proprio quest’ultimo, ovvero la liquidazione del suo complessivo patrimonio al fine di distribuire il ricavato della vendita ai creditori personali.

In questa particolare tipologia di composizione della crisi da sovraindebitamento, non viene previsto il voto dei creditori ai fini dell’accoglimento del piano, sicché gli stessi ne subiscono passivamente la conseguenza.

Spetterà, pertanto, solo al Giudice adito approvare o meno la proposta formulata dal ricorrente.

*

Tutto ciò premesso, la signora ___________, ut supra rappresentata assistita e difesa, dall’avv. ____________, chiede l’accoglimento delle seguenti

c o n c l u s i o n i :

in via preliminare:

disporsi la sospensione delle procedure esecutive tutte che riguardano le posizioni debitorie della signora ____________ per il termine di tre mesi dalla data di presentazione del presente ricorso;

in via principale:

accogliere il piano di composizione della crisi a mezzo di liquidazione del patrimonio così come esposto nel presente atto e nominare all’uopo un professionista che curi la fase di liquidazione del patrimonio della signora_________________;

Si producono in copia i seguenti documenti con espressa riserva di ulteriore produzione documentale nei concedendi termini:

  1. _______________________

__________, lì___________________

Avv. ______________                                                                                                                                                                          Sig.ra _________________


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