DISOCCUPATI E RISARCIMENTO PER LA PERDITA DA CHANCE

La Corte di Cassazione ha stabilito che anche il disoccupato ha diritto al risarcimento per perdita da chance

Durante un incidente stradale, non può escludersi il danno da perdita di chance né quello patrimoniale solamente perché la vittima è disoccupata.

Ciò è quanto disposto dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26850/2017, accogliendo il ricorso di una casalinga che in seguito ad un incidente stradale aveva riportato un’invalidità permanente pari al 25%, ma le era stato negato il risarcimento del danno patrimoniale e quello da perdita di chance.

Il caso di specie:

Una signora, terza trasportata, aveva chiamato in giudizio sia il conducente che l’assicurazione, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti. La domanda era stata accolta con il riconoscimento di un’invalidità permanente del 25%, ma veniva stabilito che alla donna non spettasse il danno patrimoniale, non essendovi prova di un’attività lavorativa di questa, né il risarcimento di un danno da perdita di chance, visto la mancata prova di una maggiore onerosità dello svolgimento dell’attività di casalinga per effetto dell’invalidità.

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La donna pertanto adiva la Cassazione, ritenendo che, una volta riconosciuta la percentuale di invalidità permanente nella misura del 25%, il giudice di appello avrebbe dovuto procedere all’accertamento presuntivo del danno patrimoniale, anche a titolo di chance perdute.

I giudici di Cassazione danno ragione alla donna. Escludendo la ricorrenza del danno patrimoniale sulla base della mancata dimostrazione dello svolgimento di un’attività lavorativa e il danno da perdita di chance, il giudice di merito ha violato i principi di diritto espressi in sentenza.

“l’invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già la lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell’aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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