Danneggiare i beni assicurati – profili penali

Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona.

Passiamo ora ad analizzare un tipo di reato che potremmo definire curioso. Trattasi della fattispecie individuata dall’art. 642 c.p., volto a tutelare la situazione patrimoniale delle imprese assicuratrici rispetto ai beni contrattualmente assicurati.

La norma punisce chi, al fine di conseguire per sé o per atri l’indennizzo di un’assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto assicurazione:

> distrugge, disperde, deteriora o occulta cose di sua proprietà;

> falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione.

L’ordinamento ritiene di punire secondo gli stessi parametri edittali anche chi al fine predetto:

> cagiona a se stesso una lesione personale;

> aggrava le conseguenze di una lesione personale prodotta da un infortunio;

> denuncia un sinistro non accaduto;

> distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativa al sinistro.

L’elemento oggettivo, secondo alcuni autorevoli commentatori, tutelerebbe, in via indiretta, anche il patrimonio dei singoli assicurati. Ad una simile conclusione si perviene considerando gli aumenti delle polizze conseguente alla commissione di un reato quale quello in analisi.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo, invece, viene richiesto il dolo specifico. Si tratta, infatti, della cosciente volontà di porre in essere una condotta volta a conseguire un indennizzo o altro vantaggio derivante da un contratto di assicurazione.

Ponendosi nell’alveo di quanto disposto dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti, è possibile qualificare il reato come un reato di pericolo a consumazione anticipata. La consumazione dello stesso, pertanto, si configura al momento e nel luogo dove sono state poste in essere le condotte tipizzate. Rispetto a siffatte considerazioni, non pare esservi dubbio nel ritenere esclusa la configurabilità del tentativo.


L’opinione della Corte di Cassazione.

Del resto, la Corte di Cassazione, intervenuta sul punto, ha più volte ribadito che l’ipotesi della prima parte della norma, prescinde dal danno effettivo.

Basta, infatti, il conseguimento dell’intento per ritenere consumato il reato (Vedi: Cass., 28 novembre 1934, Gherardi, CP 35, II, 739; Cass., 5 maggio 1976, Grassini, CPMA 78, 669, nt. Bignone).

Anche rispetto alla parte in cui si riferisce al danno auto-inflitto, la Corte ritiene che la consumazione del reato si verifica appena l’agente abbia cagionato a sé stesso una lesione personale o abbia aggravato quella causata da un infortunio (Cass., Sez. VI, 10 novembre 1978 – 24 aprile 1979, n. 3914, CED).

La norma ha subito una modifica rilevante nel 2002, al fine di porre un freno al dilagare delle frodi nei rapporti assicurativi. Con riferimento al primo comma, si sono ampliate le condotte rilevanti, affiancando alle preesistenti, l’alterazione di una polizza assicurativa o la sua falsificazione. Inoltre, la fattispecie in esame ha compreso anche le ipotesi di falsificazione o omissione riguardanti la documentazione consegnata all’assicurazione.

Il legislatore ha inciso, nel 2002, anche in merito al profilo soggettivo del reato. Ha così individuato non solo il caso in cui l’interessato riscuota i premi per i beni assicurati ma anche il caso di un diverso o ulteriore vantaggio. Precedentemente, l’unico riferimento era, appunto, al prezzo dell’assicurazione.

Concludendo, questa norma merita di essere posta in raffronto con quanto disposto dall’art. 640 c.p. dettato dell’ordinamento per punire il reato di truffa.

La differenza delle due fattispecie, come evidenziato dalla Corte di Legittimità negli anni (vedi: Cass., Sez. I, 3 dicembre 1987 – 10 maggio 1988, n. 5785, CED 178376), verte:

> sotto il profilo soggettivo: per il contenuto specifico del fine dell’ingiusto profitto;

> sotto il profilo oggettivo: per il contenuto, specifico, dell’azione del soggetto attivo del reato.

Avv. Jacopo Marchini