CONTRATTO DI LOCAZIONE ED ANIMALI IN APPARTAMENTO

È possibile vietare nel contratto di locazione di tenere animali in appartamento?

L’articolo 1138 del codice civile rende la questione alquanto dibattuta

Nei contratti di locazione è ammissibile vietare l’introduzione di animali in appartamento?

Il nostro ordinamento all’articolo 1138 del c.c. di occupa solamente della presenza degli animali domestici all’interno dei condomini e dispone che:

“Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.

Ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.

Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell’articolo 1107.

Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.

Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.

In riferimento alla possibilità di impedire l’accesso degli animali in un appartamento concesso in locazione, invece, non si dice nulla.

Sul punto vi sono due orientamenti contrapposti:

Da un lato vi è chi sostiene che l’impossibilità di vietare la detenzione di animali domestici valga anche per il contratto di locazione, in virtù dell’ottica costituzionalmente rilevante che la ispira, che è quella solidaristica di offrire protezione all’animale, alla quale si affianca l’essenzialità del diritto all’animale d’affezione. Da tale ragionamento ne discende la nullità dell’eventuale clausola proibitiva.

V. anche

Dall’altro lato vi è l’ordinamento prevalente e da ritenersi maggiormente condivisibile, che nega che il divieto fissato dal codice civile per i regolamenti condominiali valga in qualche modo anche per i contratti di locazione.

Questi ultimi sono infatti una manifestazione della libera determinazione delle parti che lo stipulano.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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