CONDOMINIO: LA RESPONSABILITÀ PER LE INFILTRAZIONI D’ACQUA

Nel caso in cui un condomino rilevi un’infiltrazione di acqua dal piano superiore, chi è responsabile, il condominio o il proprietario dell’immobile?

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, sentenza n. 27248 del 2018

Nel caso di specie un Condominio aveva proposto ricorso incassazione avverso l’ordinanza della Corte d’Appello che lo aveva ritenuto responsabile per i danni causati da un’infiltrazione di acqua ai danni dell’immobile di due condomini. Nello specifico, gli attori avevano proposto domanda risarcitoria nei confronti della proprietaria dell’immobile sovrastante al loro, dal quale arrivavano le perdite; tuttavia questa si era difesa sostenendo la responsabilità del condominio.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato fondati i motivi di ricorso proposti dal condominio, specificando che la perdita d’acqua era stata causata da una rottura della chiave di stacco dell’acqua che situata nella cucina dell’appartamento dei convenuti. Sulla base di quanto appena detto si deve ritenere non corretta la conclusione del giudice di prime cure sulla responsabilità del condominio per i danni subiti dalla proprietaria dell’appartamento sottostante.

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E’ vero che, in base ad un orientamento giurisprudenziale,

“la presunzione di comunione delle parti comuni, elencate dal n. 3 dell’art. 1117 c.c., fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini, non sempre implica che, nell’ambito della porzione di fabbricato esclusiva del singolo condomino, non ricada alcuna parte comune” in quanto “il criterio distintivo tra parti comuni e parti esclusive del condominio è dato solo dalla loro destinazione, così che il condotto di acque è di proprietà esclusiva, indipendentemente dalla sua ubicazione, per la parte in cui direttamente afferisce al servizio del singolo e comune in tutta la restante porzione, in cui ad esso si innestano uno o più altri canali a servizio di altri condomini”.

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Tuttavia detto orientamento, che per individuare la “diramazione degli impianti” ex art. 1117 c.c. fa riferimento solamente alla destinazione del condotto delle acque, prescindendo dal tutto dalla sua ubicazione, non convince, in quanto l’art. 2051 c.c. prevede

“una forma di responsabilità che ha fondamento giuridico nella circostanza che il soggetto chiamato a rispondere si trovi in una relazione particolarmente qualificata con la cosa, intesa come rapporto di fatto o relazione fisica implicante l’effettiva disponibilità della stessa”.

Pertanto, la Corte di Cassazione decide di aderire all’altro orientamento giurisprudenziale, secondo il quale:

“la presunzione di condominio dell’impianto idrico di un immobile in condominio non può estendersi a quella parte dell’impianto stesso ricompresa nell’ambito dell’appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi, e di conseguenza nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono ad addurre acqua negli appartamenti degli altri condomini”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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