Il Comune deve risarcire i danni da nubifragio

La Cassazione Civile, sezione VI-3, con l’ordinanza n. 18856 del 28/07/2017 ha stabilito che nel caso in cui il Comune non adempia ai proprio obblighi di custode, sarà responsabile per i danni causati dal maltempo

La vicenda:

Un Ente Comunale veniva condannato dalla Corte di merito a risarcire l’appellante, per i danni arrecati all’autorimessa e al deposito, di sua proprietà, invasi da acqua e fango a seguito dell’allagamento delle strade, dovuto ad una forte precipitazione.

A seguito di tale decisione, il Comune proponeva ricorso in cassazione, la quale precisava che tutti i soggetti pubblici o privati, che avevano in pssesso una cosa, ne erano anche custodi, ed in quanto tali, avevano l’obbligo di manutenzione e di controllo.

La normativa:

Gli enti proprietari delle strade sono responsabili per le cose in custodia, ex art. 2051 del c.c. il quale testualmente dispone:

“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Quindi, il custode deve dimostrare che il danno verificatosi non era prevedibile ed evitabile con una diligente condotta in base alle circostanze del caso concreto.

La prova liberatoria che consente al custode di sottrarsi alla responsabilità presunta ex art. 2051 c.c., è il caso fortuito, che si concretizza quando l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario abbia potuto eliminare la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo.

Decisione della Corte di Cassazione:

La Corte di Cassazione, in merito ai fenomeni atmosferici ha evidenziato come le precipitazioni non possono più essere considerate eventi imprevedibili, tali da escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi.

La responsabilità del custode sarà esclusa solamente nel caso in cui l’imprevedibilità delle piogge costituisca una causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a causare l’evento, nonostante la manutenzione ordinaria dei sistemi di smaltimento delle acque piovane.

Nel caso in esame la Corte ha ritenuto che l’Ente non avesse adempiuto agli obblighi su di esso gravanti come custode, pertanto ha rigettato il ricorso, confermando la responsabilità del Comune e condannandolo al pagamento del contributo unificato aggiuntivo.

Dott.ssa Benedetta Cacace