COLPO DI FRUSTA: QUANTI PUNTI DI INVALIDITA’ ?

Colpo di frusta: in quali casi può essere domandata la distorsione del rachide cervicale e come è qualificato il risarcimento?

Il colpo di frusta è un evento traumatico che interessa il rachide cervicale dal quale non deriva, di per sé, alcuna lesione.

È una tipica conseguenza degli incidenti automobilistici in quanto origina da un movimento secco ed improvviso del capo che va oltre i limiti fisiologici di escursione articolare.

Per questa ragione, la valutazione del colpo di frusta assume particolare importanza nella liquidazione dei danni derivanti da sinistri stradali.

Si tratta di un sintomo molto comune, ma anche suscettibile di abusi per la difficoltà che comporta il suo effettivo accertamento.

Nel 2012, il legislatore ha apportato una rilevante modifica all’articolo 139 del codice delle assicurazioni private, inserendo una previsione espressa in forza della quale:

“in ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.

L’intento era quello di privare di validità giuridica la prassi di valutare alcune lesioni di lieve entità esclusivamente riscontrando superficialmente le sintomatologie soggettive.

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In seguito a tale intervento, la giurisprudenza si è mostrata più flessibile del legislatore, precisando che, nonostante sia possibile fondare l’accertamento di lesioni di lieve entità solo su supposizioni, suggestioni o ipotesi, il risarcimento deve essere ammesso comunque anche se a fondamento della valutazione dei postumi vi sia una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale che può prescindere anche da accertamenti strumentali.

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 18773/2016 precisa che le limitazioni poste dal legislatore del 2012, devono essere lette:

“In correlazione alla necessità, predicata dagli articoli 138 e 139 cod. ass., che il danno biologico sia suscettibile di accertamento medico-legale”.

Con la legge n. 124/2017, il legislatore ha chiuso ogni spiraglio sancendo che:

“In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per il danno biologico permanente”.

In genere, per il colpo di frusta, la valutazione del risarcimento va da 0 a 2 punti di invalidità.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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